Italian Court dismisses material error correction for missing cost allocation, ruling it requires revocation instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Giovanni Sanelli's request to correct a material error regarding the omission of cost allocation in a previous order. Sanelli argued he was incorrectly listed as an intimated party rather than a controricorrente, leading to unaddressed costs. The court determined that because the omission did not contradict the reasoning but merely represented a forgetfulness by the draftsman, the remedy was limited to revocation rather than correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: A material error correction under Art. 287 c.p.c. is inadmissible when the omission of cost allocation stems from a mere forgetfulness without a contradiction between reasoning and dispositif, requiring instead a revocation action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 14603/2022 proposto da: SANELLI GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OMAR SANELLI; -ricorrente - contro EGIZII LUCIANO, EGIZII TOMMASO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIANA DI PIERDOMENICO; -controricorrenti- nonché contro EGIZII FLAVIO; -intimato – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;
Rilevato che: - Giovanni Sanelli ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e/o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38517 del 06.12.2021 resa nel procedimento tra Egizii Flavio, Egizii Luciano, Egizii Tommaso e Tommaso De Ingeniis, Paolina Sanelli, Maria Sanelli, Assuntina Sanelli, Alberto De Ingeniis, Rosa Maria Sanelli, Giovanni Sanelli, Violante Ciccotelli, Giuseppe Sanelli, Giuseppe Sanelli, Antonio Egizii, Carmela Ricci, Antonio De Ingeniis, Antonietta De Ingeniis, Antonietta De Ingeniis, Carmela De Ingeniis, Celeste De Ingeniis, Donato De Ingeniis, Lorella De Ingeniis, Concetta De Ingeniis, Giuseppe De Ingeniis, Liberato De Ingeniis, Eminia Assunta De Ingeniis, Gina De Ingeniis, Graziella De Ingeniis, Nicola De Ingeniis, Tommaso De Ingeniis, Donato De Ingeniis, Lario De Ingeniis, Lucia De Ingeniis, Maria De Ingeniis, Nicola Dfr Ingeniis, Carolina De Ingeniis, Maria De Ingeniis, Giovanni De Novellis, Gisella De Novellis, Mariantonia De Novellis, Nicola De Novellis, Silvino De Novellis, Antonietta Di Pasquale, Filomena Sigismondi, Rosa Maria Sanelli, laddove, sia nella parte motivazionale che nel dispositivo, ha affermato che il ricorrente, unitamente a Sanelli Rosa Maria, De Ingeniis Alberto, Sanelli Assuntina, Sanelli Maria, Sanelli Paolina, erano rimasti intimati quando invece si erano costituiti con controricorso e, conseguentemente, nessuna statuizione sulle spese era stata adottata nei loro confronti;
Ritenuto che: - il procedimento per la correzione degl i errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile in caso di difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez., 6-L, ord. n. 572 del 2019); - esso è ammissibile per rimediare l’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (Cass. civ., Sez.
VI, 27/07/2016, n. 15650); - nel caso di specie, ness una regolamentazione delle spese è stata adottata dal collegio in favore della parte vittoriosa, che è stata erroneamente ritenuta intimata quando, invece, aveva depositato controricorso; - non è quindi possibile procedere alla procedura di correzione dell’errore materiale, trattandosi nella specie di un errore emendabile solo con l’impugnazione per revocazione della sentenza, così come rilevato in via subordinata dal ricorrente; - rilevato che, in via subordinata, è stata chiesta la revocazione della sentenza ed il procedimento può essere convertito in ricorso per revocazione, essendo stati rispettati i termini per la presentazione della relativa impugnazione; - ritenuto che va integrato il contraddittorio nei confronti degli altri controricorrenti nel giudizio RG. 14404/2021; - Visto l’art. 331 c.p.c.;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controricorrenti nel giudizio RG. 14404/2021 entro giorni sessanta giorni dalla comunicazione del presente provve