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Ordinanza Interlocutoria — n. 4556/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands lease termination case to public hearing due to significant legal relevance under CPC Art. 375.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4556/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case to a new public hearing because the legal issues raised were deemed of particular relevance. The dispute concerned a lease renewal pattern between a private individual and a public municipality, where the appellate court found a valid termination notice despite a flawed initial clause. The court decided to postpone the decision to allow for a full public discussion to ensure proper judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When legal questions raised in cassation appeal possess particular relevance for uniform interpretation of law, the court must order remittal to a new role for public hearing.

Parole chiave

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Cassazione Ordinanza Interlocutoria Rinvio a nuovo ruolo Rilevanza particolare Contratto di locazione Disdetta contrattuale Ente pubblico locatore Uniformità di giurisprudenza disdetta del contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 375 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10263/2022 R.G. proposto da : LUCIGNANO FILOMENA, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale CAPITAN HOOK DI LUCIGNANO FILOMENA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.to MAURO GIULIANO GIAQUINTO (GQNMGL67T22H501W), rappresentata e difesa d a ll’avvocato RICCARDO LEONARDI (LNRRCR63D23A271G); -ricorrente- contro COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIA DANTE (DNTGLI86M63H501Y) e rappresenta to e dife so dall’avvocatoCINGOLANI CRISTINA (CNGCST61T59H211F); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 154/2022 depositata in data 8/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 8/02/2022 (n. 154/2022), la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Filomena Lucignano e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede –dopo aver accertato che il contratto di locazione di un arenile intercorso tra la medesima Lucignano (in qualità di conduttrice) e il Comune di Civitanova Marche (in qualità di locatore) ebbe ripetutamente a rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) – ha qualificato la comunicazione inviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 alla stregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente attestando la cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla prima scadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in assenza di disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione automatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendo dalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi lo stesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità superata da orientamenti successivi; ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapporto de quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rinvenuto, nella citata comunicazione del Comune di Civitanova Marche del 25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapporto alla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta data del 27 maggio 2022; avverso la sentenza d’appello, Filomena Lucignano, in proprio e quale titolare dell’impresa personale Capitan Hook, propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Comune di Civitanova Marche resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il Comune di Civitanova Marche ha depositato memoria; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera