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Ordinanza — n. 4516/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation against eviction notice as non-justiciable executive act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation filed by B.P.V. Costruzioni Meccanica s.r.l. inadmissible against an eviction notice issued during forced execution proceedings. The court ruled that such notices are executive acts subject to opposition rather than judicial review via regulation, and lacked sufficient factual exposure. Consequently, the appeal was rejected, and the procedural requirement for an additional unified contribution was formally noted.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012: A regulation of jurisdiction against an eviction notice in forced execution is inadmissible because the notice is an executive act subject to opposition, not a judicial decision reviewable by regulation.

Parole chiave

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jurisdiction regulation eviction notice forced execution executive act inadmissible appeal unified contribution opposable act opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5092/2007
In primo luogo sotto il profilo della carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa che concerne anche il ricorso per regolamento (Cass. n. 5092/2007).
Cass. n. 14476/2019
In terzo luogo, ove si ritenga che il regolamento sia stato proposto pure nei confronti dell’ordinanza di convalida di sfratto, come prospettato dal Pubblico Ministero, trattasi di provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il regolamento (Cass. n. 14476/2019).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31693/2021 R.G. proposto da : B.P.V. COSTRUZIONI E MECCANICA SRL 01251480297, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PREVIATI; -ricorrente- contro PEZZUOLO GIANCARLO -intimato- avverso ALTRO di TRIBUNALE ROVIGO n. 2098/2019 depositata i l 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. B.P.V. Costruzioni Meccanica s.r.l. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 8889 del 26 settembre 2019 del Tribunale di Rovigo relativa a una procedura esecutiva mobiliare per il rilascio di cui ad avviso di rilascio di un immobile sito in Rovigo sostenendo la necessità che pendendo innanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto innanzi al Tribunale di Rovigo opposizione all’esecuzione, ogni accertamento sarebbe competenza della corte distrettuale veneziana per regione di prevenzione di coordinamento 2. il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari l’inammissibilità del ricorso per regolamento in quanto avverso l’ordinanza di rilascio non è proponibile il regolamento di competenza.

Considerato che: 3.Il presente regolamento di competenza proposto avverso avviso di rilascio di immobile in sede di esecuzione forzataè inammissibile sotto molteplici profili. In primo luogo sotto il profilo della carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa che concerne anche il ricorso per regolamento (Cass. n. 5092/2007). In secondo luogo, il regolamento avverso l’avviso di rilascio in sede di esecuzione per rilascio è inammissibile trattandosi di atto esecutivo non giurisdizionale e suscettibile di opposizione (all’esecuzione o agli atti esecutivi).

In terzo luogo, ove si ritenga che il regolamento sia stato proposto pure nei confronti dell’ordinanza di convalida di sfratto, come prospettato dal Pubblico Ministero, trattasi di provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il regolamento (Cass. n. 14476/2019). 4.Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all 'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato da B.P.V. Costruzioni Meccanica s.r.l. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione