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Ordinanza — n. 4512/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as time-barred; opposition to enforcement judgment lacks statutory suspension of deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4512/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit. The appellants sought to challenge an enforcement order against AMCO Asset Management Company, arguing that the deadline should be suspended because their opposition involved verifying contract validity. The court ruled that such objections are integral to the enforcement opposition and do not trigger the suspension of deadlines provided by law.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 3 l. 742/1969: The time limit for filing an appeal against an enforcement order expires strictly without suspension, even if the opposition concerns the validity of underlying contracts.

Parole chiave

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enforcement opposition statutory time limit suspension of deadlines contract validity Cassazione Roma opposizione al precetto esecutivo legittimazione per agire in via esecutiva domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Infatti: -) la sentenza impugnata è stata depositata il 20.5.2020; -) il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 20.11.2020; -) il ricorso è stato notificato il 19.12.2020.
Art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Infatti: -) la sentenza impugnata è stata depositata il 20.5.2020; -) il termine ex art. 327 c.p.c.
Art. 615 cod. proc. civ.
Infatti l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 327 c.p
Infatti: -) la sentenza impugnata è stata depositata il 20.5.2020; -) il termine ex art. 327 c.p.c.
art. 615 cod. proc. civ
Infatti l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014
657017 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 757-2021 proposto da: BRUNO AQUILINO, GRIMALDI RENZO RAFFAELE, BRUNO GIOVANNI GINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI DI CRETA 85, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PORFIRIO, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE DE SIMONE, ALESSIO MARIA MUCCI; -ricorrenti - contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA già SGA SPA - SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO QUINZIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 716/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Renzo Raffaele Grimaldi, Aquilino Bruno e Giovanni Gino Bruno hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila 20 maggio 2020 n. 716, la quale ha rigettato il gravame testi proposto avverso la sentenza con cui il tribunale divasto aveva rigettato la loro opposizione all’esecuzione iniziata il loro danno dalla società AMCO Asset Management Company s.pa. (olim, SGA s.p.a.). Il ricorso è fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

2. La società AMCO ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata depositata il 20.5.2020; -) il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 20.11.2020; -) il ricorso è stato notificato il 19.12.2020. 1.1. Trattandosi di opposizione a precetto, non s’applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742. 1.2. A tale regola non si può derogare per il solo fatto che l’opposizione, in quanto proposta avverso un titolo esecutivo stragiudiziale, aveva ad oggetto l’accertamento della validità o l’efficacia d’un contratto (così come dedotto dai ricorrenti nella memoria).

Infatti l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva. Il relativo giudizio è un giudizio di accertamento negativo dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nel quale l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l'opposto quella di convenuto. Ne consegue che le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata non sono domande autonome, ma costituiscono la causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione esono soggette al regime sostanziale e processuale di quella domanda (Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017).

Dunque nel presente giudizio la pretesa degli opponenti di accertare l’invalidità della garanzia o la nullità di taluni patti contrattuali sono il presupposto giustificativo della domanda di accertamento dell’inesistenza del titolo e di nullità del precetto. Ed in tali ipotesi questa Corte ha già ripetutamente affermato che la domanda dell’opponente di accertare l’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento dell’esecuzione non vale a sottrarre il giudizio di opposizione all'esecuzione alla sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 - 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35 42 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 -01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Renzo Raffaele Grimaldi, Aquilino Bruno e Giovanni Gino Bruno, in solido, alla rifusione in favore di AMCO - Asset Management Company s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di