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Ordinanza Interlocutoria — n. 4495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the unified contribution at the court registry.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by La Tirrenica s.r.l. against a regional tax commission decision because the unified contribution was not deposited at the court registry. Although the opposing party was notified, the court's registry confirmed no deposit was made until June 2022, rendering the appeal procedurally inadmissible. Consequently, the case was remitted to a new docket pending further instructions on the unified contribution requirement.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The failure to deposit the unified contribution at the court registry renders the cassation appeal inadmissible, regardless of notification to the opposing party.

Parole chiave

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unified contribution requirement cassation appeal inadmissibility court registry deposit procedural defect dismissal tax appeal procedure inoltro della dichiarazione fiscale deposito tardivo tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDYNANZA JUIT=1, LoCUT014À 13, Sul ricorso !.1--;crittg al numero 13:307 de ruoo (.3erierale dell'anno 2022.. proposto Da A-Jeb-1). La Tirrenica s.r.l. -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021; 412 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -La Tirrenica s.r.i., in data 15 febbraio 2022 notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento n. TF3030204593-2019 emesso ai fini Ires, Irap e Iva relativamente all'anno di imposta 2013; -il ricorso, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 4 giugno 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022;

P.Q.M.

La Corte rinvia !a causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così decis