Cassation appeal dismissed for non-deposit; case remitted to new docket pending Supreme Court ruling on unified contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the taxpayer failed to deposit the case file at the registry despite notification. The Customs Agency argued the appeal was properly notified, while the taxpayer's counsel claimed non-deposit due to administrative delays. The court ruled that without the physical file, the appeal cannot proceed, necessitating a remittal to a new docket pending a Supreme Court decision on the unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The failure to deposit the appeal file at the registry renders the appeal inadmissible, requiring remittal to a new docket pending resolution of related procedural questions on unified contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA .1/J TE RI-OCUTW6A Sul ricorso iscritto al numero 8002 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da •Y) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore -ricorrente non costituito- Contro Alberto Catalanotto, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Giuseppe Di Prima, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) diprimavalenti©avvsciacca . lega lmail .it -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; RILEVATO CHE -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, in data 29/11/2021 notificava, a mezzo PEC, ad Alberto Catalanotto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento n. M13PR00048092016 emesso ai fini PREU relativamente all'anno di imposta 2012; -il ricorso benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria dei 10 aprile 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così