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Ordinanza Interlocutoria — n. 4493/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands customs classification appeal case to tribunal regarding external res judicata issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4493/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the tax tribunal section for further examination. The customs agency sought cassation against a decision that rejected the taxpayer's appeal regarding duty classification changes. The taxpayer argued that an external res judicata effect existed due to a prior judgment between the same parties, but the court found no immediate decisive evidence. Consequently, the case was sent back to the lower tribunal to resolve the procedural question.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: The court remands the case when external res judicata is alleged but the decisive evidence is not immediately apparent, requiring transmission to the appropriate section for further examination.

Parole chiave

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external res judicata customs classification tax tribunal remand same parties judgment procedural remand classificazione doganale dazi all'importazione amministrazione delle dogane

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; e&I
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 124 disp. att. c.p
2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; e&I
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA il\re'121,0(37L)Cin -/3 Sul ricorso iscritto al numero 31572 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Cascade Italia s.r.l., in persona del legae rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Sara Armella e dall'Avv.to Silvana Meliambro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma alla Circonvallazione Trionfale 78/2; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2466/09/2021, depositata in data 30 giugno 2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera RILEVATO CHE -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Cascade Italia s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4040/08/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, facente parte del gruppo Cascade Corporation, operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce, avverso gli avvisi di rettifica dell'accertamento prot. n. 64025 e n. 67025 notificati nel 2018 con i quali, a seguito di controllo a posteriori ai sensi dell'art. 78 del Reg. n. 2913/92, aveva recuperato maggiori dazi all'importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 ("parti di macchina della voce 8428" ossia "altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione"), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia "parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427" e cioè "carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento"); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l'autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della Cascade Italia s.r.I., Cascade BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; stabilendo "in via definitiva" la classificazione doganale, l'Ente preposto a questa operazione già da tempo aveva individuato la voce doganale 8428 proprio nell'ottica di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale dei prodotti, assicurando anche una valida tutela del legittimo affidamento dell'operatore attraverso l'omogeneità dei comportamenti degli Stati membri nell'applicare medesime classifiche a fattispecie già esaminate e codificate; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -la società contribuente ha depositato memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra ie stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; e&I

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre 2022 I