Italian Court remands customs tax appeal case to tribunal regarding external res judicata claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the case to the tax tribunal section for further examination. The Customs Agency sought cassation against a decision upholding the taxpayer's appeal regarding customs classification disputes, while the taxpayer argued that an external res judicata effect existed due to a prior first-instance judgment between the same parties. The court found the issue not immediately evident and ordered the case back to the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: The Court of Cassation may remand a case to the lower tribunal when the applicability of external res judicata is not immediately evident from the facts presented.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA /3- 0CU-701?tg Sul ricorso iscritto al numero 18138 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso lfrAvvocatura Generale dello Stato che !a rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Case:ade Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Sara Armella e dall'Avv.to Silvana Meliambro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma alla Circonvallazione Trionfale 78/2; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale /A della Lombardia n. 1071/07/2021, depositata in data 18 marzo 2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera" RILEVATO CHE -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Cascade Italia s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2459/20/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, facente parte del gruppo Cascade Corporation, operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce, avverso gli avvisi di rettifica dell'accertamento prot. n. 38730/RU del 31.5.2018, n. 50144/RU del 20/07/2018, n. 10733/RU del 12.2.2018, n. 7848/RU del 31.1.2018 e n. 17718/RU del 12.3.2018; n. 24885/RU del 9.4.2018 con i quali, a seguito di controllo a posteriori ai sensi dell'art. 78 del Reg. n. 2913/92, aveva recuperato maggiori dazi all'importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 ("parti di macchina della voce 8428" ossia "altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione"), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia "parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427" e cioè "carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento"); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l'autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della Cascade Italia s.r.I., Cascade BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; in particolare, le ITV depositate descrivevano, anche attraverso rilievi fotografici, la stessa merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio e i funzionari preposti al rilascio del parere di classifica doganale (ITV) avevano individuato la medesima nomenclatura doganale (voce 8428) già da molti anni utilizzata dal Gruppo Cascade.
Al fine di garantire la certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, il codice doganale dell'Unione aveva previsto la vincolatività delle informazioni tariffarie sia per il contribuente che per le amministrazioni europee; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHE -la società contribuente ha depositato memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre 2022 Il P