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Ordinanza Interlocutoria — n. 4488/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands tax case to lower tribunal regarding VAT credit refund deadline interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4488/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's cassation appeal, ordering the case to be remanded to a lower tribunal for further examination. The Regional Tax Commission had accepted the taxpayer's appeal, arguing that a ten-year ordinary prescription period applied to the VAT credit refund request rather than the standard two-year statute of limitations. The Court determined the issue required detailed factual analysis and legal clarification, necessitating a new procedural stage before a final decision could be reached.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 2946 c.c.: The Court establishes that when a tax credit refund request is submitted via the tax declaration, the applicable limitation period depends on the specific nature of the claim and requires precise judicial determination of whether ordinary prescription or the specific administrative deadline governs the case.

Parole chiave

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VAT credit refund statute of limitations tax administration appeal ordinary prescription period cassation remand tax declaration filing administrative deadline differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992
2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs.
Art. 2946 c.c.
art. 2946 c.c
art. 380 bis cod. proc. civ
546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
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Testo completo

seguente ORDINANZA igrERLoCUToeìA Sul ricorso iscritto al numero 5783 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente -- Contro Sirnona Schirinzi - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 1391/23/2020, depositata in data 17 luglio 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce aveva accolto l'appello proposto da Simona Schirinzi avverso la sentenza n. 899/03/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di diniego della richiesta del 5.12.2006 di rimborso del credito Iva di euro 11.017,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) - rigo RX4, colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata l'istanza di rimborso del credito di imposta con la compilazione del quadro RX- rigo RX4 ("credito da utilizzare in compensazione") della dichiarazione Iva, per l'anno 2003, il diritto al rimborso doveva essere assoggettato al termine prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non già al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.igs. n. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre 2022 DepG ata !r1