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Ordinanza Interlocutoria — n. 4487/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new fiscal law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4487/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings pending the application of a new simplified settlement procedure. The taxpayer, Gianluigi Podella, challenged a VAT recovery decision regarding alleged fraudulent invoices, while the Revenue Agency sought cassation of the regional commission's rejection of his appeal. The court granted the suspension because the taxpayer filed a request to utilize the expedited settlement mechanism introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22; Art. 380 bis c.p.c.: The court may suspend cassation proceedings to allow parties to opt for a simplified settlement procedure under specific fiscal laws.

Parole chiave

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simplified settlement procedure VAT recovery dispute tax appeal suspension Revenue Agency cassation fiscal legislation 2022 sottrazione dell'iva amministrazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
per operazioni ritenute parzialmente inesistenti con illecita ammissione di un finanziamento da parte della Regione; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 380 bis cod. proc. civ
per operazioni ritenute parzialmente inesistenti con illecita ammissione di un finanziamento da parte della Regione; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA i TRLCJi2. Sul ricorso iscritto al numero 18521 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Gianluigi Podella rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Albino Martino, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) albino.martino@avvocaticrotone.legalmail.it ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1357/02/2021, depositata in data 4 maggio 2021 e notificata il 19.5.2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Gianluigi Podella avverso la sentenza n. 806/01/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso del suddetta contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio - a seguito di p.v.c. del 20.11.2013 della G.d.F.

NPT di Crotone, nell'ambito dell'attività di indagine avviata su comunicazione di notizia di reato della GdF di Pistoia- aveva recuperato a tassazione Iva indebitamente detratta da quest'ultimo, titolare di omonima ditta individuale, per l'anno 2009, in relazione a fatture emesse da Artigianfer s.r.l. per operazioni ritenute parzialmente inesistenti con illecita ammissione di un finanziamento da parte della Regione; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 novembre 202