Cassation case suspended due to tax law amendment requiring suspension of proceedings until new regulations are adopted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the tax dispute due to the settlement of the underlying claim. The Association Culturale Lapola challenged the extension of the dismissal to the association itself, while the Revenue Agency argued for the unitary nature of the tax correction. The court granted the suspension request based on a specific provision of the 2022 tax reform law, delaying the final ruling until the new regulations are implemented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; When a specific law provision mandates the suspension of proceedings pending the adoption of new regulations, the court must suspend the case and defer the decision until the legislative requirement is fulfilled.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ( 7S ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19008/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Altieri, come da procura allegata al controricorso - controricorrente - N. 19008/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, n. 14/2021 depositata in data 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sardegna, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 739/2018 della C.T.P. di Cagliari proposto dall'Associazione Culturale Lapola, nonché dai soci Marco Camboni, Massimiliano Lorrai, Stefano Lorrai, Alessandro Murtas e Ignazio Alessandro Pili, dichiarò l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata della pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate (derivante da avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP nei confronti dell'Associazione, nonché da altrettanti avvisi di accertamento per IRPEF riguardo ai soci), definizione richiesta ed ottenuta dai soci stessi; in particolare, il giudice d'appello osservò che la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva necessariamente estendersi anche all'Associazione - benché la definizione agevolata fosse stata chiesta dai soci - "in ragione dell'unitarietà della rettifica che è alla base dell'accertamento" effettuato dall'Agenzia delle Entrate, tenuto anche conto del fatto che la stessa Associazione non aveva sollevato eccezioni diverse da quelle dei soci; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l'Associazione Culturale Lapola ha resistito con controricorso; considerato che:
N. 19008/21 R.G. - a seguito della proposta del Consigliere relatore per la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, la Sez. VI-T ha deciso all'esito dell'adunanza camerale del 9.11.2022; tuttavia, prima della pubblicazione della relativa ordinanza, la controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell'istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 10.7.2023, in attesa che l'Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.11.2022 e, all'esito di