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Ordinanza — n. 4418/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order's material error regarding the wrong appellate tribunal for tax review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4418/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in its own order. The appellant argued the decision incorrectly designated the Lombardy Regional Tax Commission instead of the Lazio one. The Court found no evidence of intentional error and ruled the mistake was purely clerical, ordering the correction of the tribunal's name.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: A material error in designating the appellate jurisdictional body warrants correction without examination of merits or allocation of costs.

Parole chiave

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material error correction Cassation order amendment tax tribunal designation clerical mistake ruling procedural jurisdiction error rettifiche finanziarie restituzione dei sussidi statali compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-II, 22.6.2020, n. 12184
non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio”, Cass. sez. VI-II, 22.6.2020, n. 12184.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ragosta Renato, in proprio e quale legale rappresentante della ditta Elafood International Sas, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Ermanno Vaglio e Gabriele Bricchi, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. Mario Valentini, al viale Castro Pretorio n. 122 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso l’ordinanza n. 1544, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sottosezione sesta tributaria, il 16.11.2021, e pubblicata il 19.1.2022; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto:Giudizio di legittimità - Cassazione con rinvio - A giudice dell’appello diverso per territorio - Senza alcuna motivazione - Conseguenze - Correzione errore materiale. Fatti di causa 1. Ragosta Renato cedeva ad Elafood Srl quote sociali detenute in Concept Srl, e l’atto era tassato in misura fissa. L’Ente impositore riteneva invece ricorrere un’ipotesi di cessione di ramo d’azienda in cui occorreva applicare in misura proporzionale le imposte: complementari, del registro, ipotecarie e catastali, e pertanto notificava al contribuente, e pure alla società acquirente, un avviso di liquidazione.

2. Ragosta Renato ed Elafood Srl impugnavano gli avvisi di liquidazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che li riuniva e respingeva.

3. Avverso le decisioni sfavorevoli conseguite in primo grado, contribuente e società spiegavano appello innanzi alla Commissione Tributaria del Lazio, che rigettava il ricorso.

4. Ragosta Renato ed Elafood Srl impugnavano per cassazione la decisione assunta dalla CTR, e la Corte di legittimità, con ordinanza Cass. sez. VI-V, 19.1.2022, n. 1544, accoglieva il ricorso con rinvio al giudice dell’appello.

5. In relazione a questa pronuncia ha proposto istanza di correzione di errore materiale Renato Ragosta, anche quale legale rappresentante di Elafood Srl, lamentando che la Cassazione, anziché rinviare innanzi alla Commissione Tributaria del Lazio, che aveva pronunciato il provvedimento cassato, ha erroneamente disposto il rinvio in favore della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Gli istanti hanno notificato la propria richiesta all’Agenzia delle Entrate in data 3.5.2022, ed hanno quindi depositato l’istanza il 13.5.2022. L’Amministrazione finanziaria non ha proposto difese.

Ragioni della decisione 1. Il Collegio ritiene di modificare radicalmente la proposta del relatore. È un dato di fatto che, nella decisione impugnata la Corte di legittimità ha indicato, sia in motivazione che in dispositivo, di cassare la decisione di secondo grado con rinvio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, e non innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che pure aveva pronunciato il provvedimento impugnato.

2. Dalla lettura della decisione che l’istante domanda di correggere, non emerge però alcuna ragione per la quale la Corte regolatrice abbia potuto scientemente disporre il rinvio innanzi ad una Commissione Tributaria Regionale diversa da quella che aveva emesso il provvedimento impugnato. La motivazione di una simile valutazione non solo non è espressa, ma neppure risulta evincibile dal testo della decisione. 2.1. Rimane da concludere che la Cassazione è incorsa in un errore materiale, ed ha scritto “Commissione tributaria regionale della Lombardia”, là dove intendeva scrivere: “Commissione tributaria regionale del Lazio”, ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Deve pertanto essere accolta l’istanza proposta da Renato Ragosta, anche quale legale rappresentante della Elafood Srl, e disporsi la domandata correzione.

3. In materia di spese processuali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio”, Cass. sez. VI-II, 22.6.2020, n. 12184. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il ricorso propost o da Renato Ragosta , anche quale legale rappresentante della Elafood Srl, e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte, Sottosezione Tributaria, n. 1544 del 19.1.2022, sostituendosi, sia nel dispositivo che nella motivazione, alle errate espressioni “Commissione tributaria regionale della Lombardia”, le corrette espressioni: “Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio”. Dispone che la correzione sia