Cassation Court dismisses taxpayer appeal regarding bank investigation presumptions for non-business income earners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mariano Sciacco's appeal against the Regional Tax Commission's decision to apply bank investigation presumptions. Although the taxpayer argued these measures only apply to business income earners, the court clarified that withdrawal records create a presumption of higher income for all taxpayers, while deposit records apply universally unless proven otherwise. The court found the taxpayer failed to rebut this presumption and did not address the specific bank movements cited in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, co. 1, lett. d) e co. 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973: Bank withdrawal records create a legal presumption of higher income available to all taxpayers, not just business owners, unless the taxpayer demonstrates they accounted for these funds in their tax calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 725-2021 proposto da: SCIACCO MARIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DISTEFANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA; -intimata - avverso la sentenza n. 1920/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Ric. 2021 n. 00725 sez. MT -ud. 13 -12-2022 - 2 - RILEVATO Il contribuente Mariano Sciacco ricorre avverso la sentenza n. 1920/15/2020 resa dalla CTR per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania, con cui è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado in accoglimento dell’appello erariale. Segnatamente la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento emesso sulla scorta di indagini bancarie a carico del contribuente, ancorché non titolare di reddito d’impresa, essendo suo onere – rimasto inadempiuto - dimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o della loro irrilevanza a tal fine.
Il contribuente svolge due motivi di ricorso, il secondo peraltro in via subordinata, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di legge dell’art. 39, co.1, lett.
d) e co. 3, d.P.R. n. 600/1973. Afferma che le indagini bancarie non potevano essere esperite in danno del contribuente non essendo costui titolare di un reddito d’impresa. Sul punto questa Corte ha stabilito che «la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2».
Nondimeno «le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che «ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo Ric. 2021 n. 00725 sez. MT -ud. 13 -12-2022 - 3 - stesso fine» (Cass., sez. 5, n. 22514 del 2/10/2013; Cass., sez. 5, n. 1519 del 20/01/2017;
Cass., sez. 5, ord. 16/11/2018, n. 29572)» (cfr. Cass., V, n. 23799/2020). Nella fattispecie in esame la CTR ha accertato come alcuna prova contraria sia mai stata offerta dal contribuente nei precedenti gradi di merito, dei quali peraltro nulla ha riferito la parte ricorrente –limitatasi a richiamare la sola rubrica dei vizi svolti - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, il contribuente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad alcuni movimenti in uscita ed in entrata, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Richiamando alcuni specifici movimenti bancari, di cui assume fosse stato fornito supporto probatorio, il contribuente critica la sentenza resa dalla CTR nella parte in cui avrebbe omesso di considerare l’estraneità di quelle operazioni bancarie a fatti imponibili. Il motivo non supera il vaglio dell’ammissibilità, essendo ormai radicato l’orientamento di questa Corte secondo cui «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato come nella specie preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018)» (Cfr.
Cass., V, n. 8493/2020). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 00725 sez.
MT -ud. 13 -12-2022 - 4 - quello previsto per il ricorso principale a norma