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Ordinanza — n. 4415/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against Regional Tax Commission rejecting payment notice due to private mail delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Agent of Collection's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a tax payment notice. The Commission had declared the notification void because the informational letter was sent via private mail rather than Italian Post. The Court ruled that while private mail is invalid for procedural acts, it remains valid for administrative tax notices, thus overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973; Art. 139, 140 c.p.c.: The nullity of notification via private postal services applies only to procedural acts, not administrative tax notices, which remain valid upon deposit.

Parole chiave

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tax collection notification private postal service administrative act validity procedural nullity Regional Tax Commission Cassation appeal deposit proof ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt.
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in mancanza della spedizione della raccomandata informativa.
L. n. 890 del 1982
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 2229/2020
Cass., S.U., n. 10012/2021
Cass., S.U., n. 299/2020
Cass., S.U., n. 299/2020; VI, n.
Cass., VI, n. 1357/2022
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 589-2021 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ALFANO; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - nonché Ric. 2021 n. 00589 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - MALLIA RAFFAELE -intimato - avverso la sentenza n. 2384/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIAdepositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L’Agente della Riscossione per la Regione Sicilia ricorre avverso la sentenza 2384/13/2020 con cui la CTR per la Sicilia, in conferma della sentenza di primo grado della CTP di Ragusa, ha rigetto l’appello promosso dallo stesso agente della riscossione dopo aver ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico all’intimazione di pagamento impugnata.

In particolare la CTR ha affermato che nel caso in esame, nel quale la cartella di pagamento non era stata consegnata a mani del suo destinatario, avrebbe dovuto essere inviata anche la raccomandata informativa. Sennonché detta raccomandata era stata sì inviata, ma mediante un servizio postale privato anziché Poste italiane, con conseguente sua nullità. Il ricorso è affidato a due motivi. Rimane intimato il contribuente mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in mancanza della spedizione della raccomandata informativa.

Richiamando la pronuncia n. 2229/2020 la ricorrente sostiene la non necessità dell’invio della raccomandata informativa. Ric. 2021 n. 00589 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione con quanto disposto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e in relazione alla previsione dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per non aver ritenuto valida la notifica della raccomandata informativa eseguita tramite poste private, sulla scorta di alcune pregresse pronunce di questa Corte.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Con la recente sentenza n. 10012/2021, resa a Sezioni Unite, questa Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di perfezionamento della notifica solo all’esito dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa, ivi stabilendo che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 198 2, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». È dunque pacifica la necessità non solo dell’invio ma anche della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. D’altro canto, la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U., n. 299/2020; VI, n. 1357/2022). Ne consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di un atto amministrativo (tributario) e non processuale.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa Ric. 2021 n. 00589 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - composizione, cui demanda altresì la regolazione