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Ordinanza — n. 4412/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares tax collection appeal inadmissible due to prior Supreme Court ruling on role notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4412/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of the Tax Office's decision inadmissible. The taxpayer argued for the regularity of tax notice following a role objection, but the Court noted a recent Supreme Court ruling establishing that such appeals are procedurally barred. Consequently, the Court quashed the lower judgment without remittal and ordered full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973; Cass. S.U. n. 26283/2022: When a taxpayer appeals a tax role, the original appeal is inadmissible if a recent Supreme Court ruling has established that the specific procedural interest is already protected by the role itself.

Parole chiave

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tax collection procedure role notification inadmissible appeal Supreme Court ruling litigation costs compensation ricupero d'imposta comunicazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 26283/2022
Cass. S.U. n. 26283/2022).
Cass. S.U. n. 8999/2009
Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25631-2020 proposto da: ANTONIO CASO, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell'HOTEL MONTECARLO SRL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 5432/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/12/2019;

Ric. 2020 n. 25631 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente soc. Hotel Montecarlo srl ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Varese, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di notifica cartelle mediante impugnazione di estratto di ruolo. Il ricorso è affidato a due motivi, l’Ufficio è rimato intimato, mentre in prossimità dell’adunanza del 8 marzo 2022 la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni.

L’affare, chiamato all’adunanza del 8 marzo 2022 è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima della novella in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Con i due motivi di ricorso si profilano censure in ordine alla regolarità di notifica della cartella esattoriale, previa impugnazione del ruolo. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Cfr.

Cass. S.U. n. 26283/2022). Poiché è impugnato l’estratto di ruolo, dopo Cass. S.U. n. 26283/22 va rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Ric. 2020 n. 25631 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - Pertanto, in difformità dalla proposta del relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009), la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta, mentre le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM LaCorte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese dell’interno giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello