Court dismisses appeal, affirming lower court's jurisdiction over antitrust nullity raised as counterclaim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a credit cooperative against the Pavia Tribunal's decision on jurisdiction. The cooperative argued that the lower court lacked functional competence because the guarantors allegedly filed a separate action for antitrust nullity, which should have been heard by a specialized business court in Milan. The court rejected this claim, ruling that since the nullity issue was raised only as a counterclaim rather than an independent action, the general tribunal retained jurisdiction to decide the matter incidentally. Consequently, the court affirmed the lower court's authority and ordered the case to proceed there.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.: When a question of nullity is raised solely as a counterclaim, the non-specialized judge may decide it incidentally without transferring the case, and erroneous interpretation of the lower court's findings is not admissible for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2685/2022 R.G. proposto da : CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato LO PRESTI MANLIO (LPRMNL77H07H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCECA SALVATORE (MRCSVT47M01F061D) -ricorrente- contro IDEAL SAS INGROSSO DETTAGLIO PRODOTTI ALIMENTARI DI GADALETA SAVINA C, GADALETA SAVINA, PEDONE ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato DI TRAPANI GABRIELE (null) rappresentato e difeso dagli avvocati GASPARRO CARLO TOMMASO (GSPCLT72L28C424X), CARDARELLA ANGELO (CRDNGL71S06E372G) -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE PAVIA n. 2688/2021 depositata il15/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La I.D.E.A.L. s.a.s. – Ingrosso Dettaglio Prodotti Alimentari di Gadaleta Savina Co., quale debitrice principale a titolo di saldo di conto corrente, nonché Savina Gadaleta e Rosa Pedone, quali garanti in forza di contratto autonomo di garanzia, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia in favore della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo soc. coop. per il pagamento della somma di € 25.959,89, oltre interessi legali e spese, deducendo, tra l’altro, la nullità della fideiussione sottoscritta dalle garanti per asserito contrasto con la normativa antitrust.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, l’istituto di credito odierno ricorrente ha eccepito l’incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia chiedendo che la causa venisse trasmessa al Tribunale delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 3 lett.
c) e d) del D.Lgs. 168/2003. Il Tribunale di Pavia, con l’impugnata ordinanza del 15.12.2021, ha affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione del giudizio avanti a sé, ritenendo che le difese svolte dalle opponenti con riferimento alla pretesa nullità delle fideiussioni azionate in via monitoria fossero state sollevate in via di eccezione riconvenzionale e non di domanda. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo soc. coop. affidandolo ad un unico articolato motivo.
I.D.E.A.L. s.a.s. Gadaleta Savina Co., Savina Gadaleta e Rosa Pedone hanno resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico articolato motivo la banca ricorrente deduce che le ricorrenti, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, hanno proposto un’azione volta ad accertare l’asserita illiceità di un’intesa restrittiva della concorrenza e dei relativi negozi che la attuano, per la quale è prevista la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.
In particolare, ad avviso della banca, come si evince dal tenore delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in opposizione, i ricorrenti hanno proposto una domanda di nullità, avendo chiesto esplicitamente l’accertamento della nullità della fideiussione. Pertanto, tenuto conto che la competenza si determina con la domanda introduttiva del giudizio, ad avviso della banca, una volta formulata tale domanda, la competenza resta radicata e si cristallizza, a prescindere dal fatto che la domanda di nullità sia stata poi abbandonata nel corso del giudizio.
Ne consegue che ha errato il Tribunale di Pavia nel ritenere che al convenuto fosse consentito mutare la propria domanda in una semplice eccezione.
2. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che, a norma del combinato disposto dell’art. 33 comma 2° L 287/1990 e dell’art. 3 comma 1 lett c) dlgs n. 268/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Milano sussiste in presenza di “azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV “. Ove invece la questione della nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza, e del contratto attuativo della stessa, sia stata sollevata solo in via di eccezione, e quindi la parte non abbia chiesto l’accertamento della nullità con efficacia di giudicato, l’art.34 cod. proc. civ. consente al giudice non specializzato di decidere della medesima questione “incidenter tantum” , senza dover rimettere la causa al giudice competente per materia per la questione pregiudiziale.
Nel caso di specie, oggetto di contesa non è se il giudice non specializzato in materia di impresa sia o meno competente ad esaminare la questione della nullità del contratto attuativo della intesa restrittiva della concorrenza, sollevata solo in via d’eccezione riconvenzionale: ciò che lamenta la banca ricorrente è che i garanti avrebbero proposto, con la domanda introduttiva del giudizio, una vera e propria azione di accertamento della nullità della fideiussione (conclusa in violazione della legge antitrust), che non avrebbe potuto essere mutata nel corso del giudizio in una semplice eccezione, e ciò sul rilievo che la competenza si radica e cristallizza con la domanda introduttiva del giudizio.
In sostanza, la banca, implicitamente, contesta l’erronea interpretazione della domanda dei garanti da parte del Tribunale di Pavia. Tale doglianza è inammissibile. Va osservato che è orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 31546/2019) secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.”.
Nel caso di specie, a fronte dell’attività interpretativa posta in essere dal giudice di merito, che ha qualificato la questione di nullità della fideiussione come proposta solo in via di eccezione riconvenzionale, la banca ha implicitamente contestato tale interpretazione (sostenendo che fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, poi rinunciata nel corso del giudizio), ma senza neppure censurare il vizio di motivazione (nei limiti in cui è attualmente consentito a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.).
Tale censura è inammissibile in quanto la banca richiede a questa Corte un sindacato che non è consentito in sede di legittimità. Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia, cui deve essere rinviata la causa per la prosecuzione del procedimento. Il Tribunale di Pavia avrà, altresì, cura, di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del T