Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4409/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer's appeal, ruling negligence in supervising professionals does not exempt liability for tax penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4409/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision imposing penalties for non-existent tax credits. The taxpayer argued that the failure to pay was due to the misconduct of the professionals they hired, claiming they had fulfilled their duty by requesting documentation. The court held that merely filing complaints is insufficient; the taxpayer must prove a complete lack of supervisory negligence or fraud by the intermediary to avoid liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997; Art. 2697 c.c.: A taxpayer relying on a professional intermediary remains liable for tax penalties unless they prove a total absence of supervisory negligence or that the intermediary fraudulently concealed non-compliance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax supervisory negligence professional intermediary liability tax penalty exemption culpa in vigilando tax credit recovery amministrazione fiscale ricupero d'imposta aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997
CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997 nonché dell’art.
Art. 2697 c.c.
472/1997 nonché dell’art. 2697 c.c. (art.
art. 2697 c.c
472/1997 nonché dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 19422/2018
Cass. V, n. 581/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25453-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro SEBASTIANI GAETANO; -intimato - avverso la sentenza n. 903/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 10/03/2021; Ric. 2021 n. 25453 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI; RILEVATO L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Bari in tema di sanzioni sull’addebito relativamente al recupero a tassazione di crediti di imposta ritenuti dall’Amministrazione finanziaria inesistenti e utilizzati in compensazione. Nello specifico, il collegio di secondo grado afferma che il contribuente non sarebbe punibile per assenza di colpa in vigilando, poiché il fatto è riferibile all’attività del professionista incaricato che ha maldestramente svolto il suo compito.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo e il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) È indubbio che nella fattispecie il contribuente non ha eseguito regolarmente il pagamento del contributo per un fatto riconducibile al cattivo operato dei professionisti incaricati. Egli, invero, rivoltosi ad alcuni professionisti si è affidato alla loro competenza e affidabilità. Tuttavia, è pur vero che secondo costante giurisprudenza di legittimità perandare esente da responsabilità, non è sufficiente che il contribuente dimostri di aver sporto denuncia – querela nei confronti del professionista, ma deve dimostrare di non avere culpa in vigilando (cfr.

Cass. V, n. 19422/2018). Secondo l’orientamento di questa Corte “il contribuente è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, affidato a un professionista, di presentare la dichiarazione dei redditi e, in caso di contestazioni sull’esecuzione degli adempimenti fiscali, per essere esoneratodal pagamento delle sanzioni, deve dimostrare la mancanza di colpa o provando che l’intermediario ha mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento o che lui stesso ha fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi” (cfr.

Cass. V, n. 581/2019). Ric. 2021 n. 25453 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Ebbene, nel caso in esame il contribuente si è limitato a formulare reiterate richieste di chiarimenti e di consegna di documentazione proposte ai professionisti, comunque, dopo la notifica della cartella. Ciò non appare sufficiente ad escludere la colpa del contribuente che non può, dunque, andare esente dalle sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che la CTR ha fatto malgoverno dei principi espressi dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Puglia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present