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Ordinanza — n. 4400/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal on territorial jurisdiction grounds regarding tax collection authority structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4400/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding territorial jurisdiction. The agency argued that consolidating tax collection into a single entity with local branches did not resolve territorial competence issues, while the taxpayer contended that the new structure maintained necessary local limitations. The court rejected the appeal because prior precedent established that tax collection acts must still respect the taxpayer's fiscal domicile and the specific territorial scope of the local concessionary office.

Regesto Legislator

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Art. 31 comma 2 DPR 600/1973; Art. 24 DPR 602/1973: In tax collection proceedings, acts remain subject to territorial jurisdiction based on the taxpayer's fiscal domicile, and the competent office must deliver the case to the concessionary office within that specific territory.

Parole chiave

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tax collection jurisdiction territorial competence fiscal domicile tax agency consolidation concessionary office scope deduzione di versamenti a società di pubblica utilità lite in materia di contribuzioni pubbliche restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 31 comma 2 DPR 600/1973
Art. 24 DPR 602/1973
600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.
Art. 3 comma 1 d.l. 203/2005
CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 46 d.P.R. n. 602/1973
per violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 8049/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14363-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; -ricorrenti - contro SARCHI ANDREA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SAVIOTTI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1094/21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 18/03/2021;

Ric. 2021 n. 14363 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia delle CTP di Milano ove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di competenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossio ne. Segnatamente, il collegio d’appello riteneva che anche dopo la novella del 2005 che aveva istituito Agenzia delle Entrate – Riscossione, permanessero ancora i limiti di competenza territoriale, già riconosciuti ad Equitalia s.p.a. ed alle sue articolazioni locali.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia.

In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all' Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, Ric. 2021 n. 14363 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 3 - “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce” (Cass. V,n. 8049/2017). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.tremilaquattrocentodiciotto/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone il versamento direttamente all’avvocato patrocinat