Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order to return solidarity contributions withheld from a retired commercialist's pension. The fund argued these deductions were necessary for fiscal balance, but the court affirmed that private pension entities cannot impose new withholdings on pensions already calculated under established criteria. Consequently, the court upheld the principle that such prelevings violate constitutional property rights and must be returned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 23 e 38 Cost.: Private pension funds cannot adopt acts imposing solidarity contributions on pensions already determined by applicable criteria, as this violates the principle of pro rata and infringes on property rights reserved to the legislature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8641-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro MARCHESI PAOLO; -intimato - avverso la sentenza n. 217/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/09/2020; Ric. 2021 n. 08641 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire all'attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione ai quinquenni 2009-2013 e 2014 - 2018, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa affidandolo a due articolati motivi, cui il pensionato non ha opposto difese; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE: i due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1 994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. 27 giugno 2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3,23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 e con la Delib. citata - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla Ric. 2021 n. 08641 sez.
ML -ud. 22-12-2022 -3- natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; il ricorso va, dunque, rigettato; null ava disposto quanto alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato;
Ric. 2021 n. 08641 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricor