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Ordinanza — n. 4308/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4308/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court order requiring the return of solidarity contributions withheld from a retired commercialist's pension. The Fund argued these deductions violated multiple statutes and constitutional principles regarding pension calculation criteria. The court held that private pension funds lack the authority to impose such contributions because they constitute a property levy reserved for the legislature, not a valid adjustment to an already determined pension amount.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.: Private pension funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions as this violates the pro rata principle and constitutes a property levy reserved for the legislature.

Parole chiave

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private pension fund authority solidarity contribution legality pension determination criteria property levy constitutional limit pro rata principle violation legislative power reservation pension fund regulation contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO CHE: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763;
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt.
artt. 3 e 38 Cost.
24; artt. 3 e 38 Cost.; L.
art. 23 Cost
1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 322 del 203
22 del Regolamento della Cassa, è infondato; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. n. 322 del 203, nn.
Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019
Cass. n. 28054 del 2020
Cass. n. 323 del 2023
Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020
Corte Cost. n. 173/2016
Corte Cost. n. 178 del 2000
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19979-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA LUCCHETTI; -ricorrente - contro MOSCA UGO, elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato STEFANO TACCHINO -controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE; RILEVATOCHE:

1. con sentenza n. 310 del 2015, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire all'attuale intimato, dottore commercialista in quiescenza dal 2004, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2013 sul trattamento pensionistico, dichiarate illegittime le trattenute operate sulla pensione nel quinquennio 2009-2013;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato ad un articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, Ugo Mosca. CONSIDERATO CHE: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763;

L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, è infondato; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. n. 322 del 203, nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020; n. ), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass.nn. 323 del 2023; nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);

Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso,al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; rimane assorbita ogni ulteriore censura; segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario, avvocato Stefano Tacchino. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso