Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of adversarial proceedings and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum seeker's appeal against the denial of humanitarian protection inadmissible. The applicant argued for a violation of human rights and social integration duties, but the Ministry of Interior did not participate as a formal party. The court ruled that the lower tribunal's decision was adequately motivated and that the appeal merely requested a new investigation, which falls outside the court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the opposing party fails to constitute formally, preventing a full adversarial process, and if the challenged decision is sufficiently motivated without requiring a new investigation by the appellate court.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31372-2021 proposto da: EZE AUGUSTUS UZOMA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 29/10/2021; Ric. 2021 n. 31372 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Perugia, attinto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35-bisd.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto l’istanza intesa al riconoscimento della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione degli artt. 3 ed 8 CEDU, dell’art. 4 Carta di Nizza, degli art. 8 e 32 d.lgs. 25/2008 e degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria sul presupposto dell’insussistenza tanto di un rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio quanto di un’errata valutazione in punto di integrazione sociale operata senza assolvere al dovere di cooperazione istruttoria.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. Memoria del ricorrente exart. 380-bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.L’unico motivo del proposto ricorso è inammissibile. Premesso per vero che,come ben documenta lo stesso ricorso, in gran parte riproduttivo della motivazione sviluppata dal decidente, il Tribunale ha negato l’accesso del richiedente alla misura reclamata considerando, sul filo della valutazione comparativa sottesa al suo riconoscimento, da un lato che “dalle condizioni di vita che l’istante conduceva nel dichiarato paese di origine, nulla egli ha allegato che favorisca l’individuazione di episodi specifici in cui ha subito la Ric. 2021 n. 31372 sez.
M1 -ud. 11-10-2022 -3- violazione dei suoi diritti umani” e dall’altro che il richiedente “in Italia non ha costituito alcuna rete familiare o sociale, né ha dato prova sufficiente di avere avviato un effettivo percorso d’integrazione nel territorio nazionale”, ne discende che l’impugnato provvedimentoper quanto qui rileva risultaadeguatamente e congruamente motivato. Di conseguenza, la doglianza declinata con il motivo non evidenzia alcuna delle pretese criticità in diritto palesate in rubrica e compendia,a ben vedere, solo un’indiretta sollecitazione a rinnovare il sindacato istruttorio, chiamandocosìquesta Corte ad esercitare un ufficio estraneo ai propri compiti ordinamentali.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella cam