Italian Supreme Court corrects a cassation ruling to add lawyer fee deductions for defense attorneys.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material correction of its own 2022 judgment regarding lawyer fee deductions. The defense attorneys argued that the ruling failed to order the deduction of their fees from the public administration's liability, despite a prior request. The court ruled that such a request constitutes a material error rather than an autonomous claim, justifying the use of the material correction procedure to fix the omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: A request to deduct defense attorney fees from a judgment awarding public administration liability constitutes a material error under Art. 287-288 c.p.c., warranting correction via the material error procedure rather than ordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 18618-2022 proposto da: avvocati RICCARDO BERTUCCIO e VINCENZO MARINO, in proprio e quali difensori di IL BALUARDO SRL IN LIQUIDAZIONE e PINTO ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GUADAGNO; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
Ric. 2022 n. 18618 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimato - avverso l'ordinanza n. 21744/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata in data08/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal ConsigliereRelatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 21744 del 2022, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto da Pinto Annamaria in proprio e Baluardo Srl in liquidazione nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - DPL di Genova, decidendo nel merito e liquidando le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità; gli Avv.ti Vincenzo Marino e Riccardo Bertuccio, quali procuratori e difensori delleparti ricorrenti, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta sentenza che ha condannato la pubblica amministrazione al pagamento delle spese, omettendo tuttavia di distrarle in favore dei predetti difensori, che ne avevano fatto istanza per entrambi i gradi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. in caso di omes sa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.civ., e non Ric. 2022 n. 18618 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010;
Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n.31033 del 27/11/2019);
2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 21744 del 2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Vincenzo Marino e Riccardo Bertuccio ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali al 15%»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 21744 del 2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Vincenzo Marino e Riccardo Bertuccio ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali al 15%»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della pr