Cassation court allows appeal against dismissal of agricultural laborer re-enrollment due to insufficient evidence of subordination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to admit testimonial evidence regarding the applicant's agricultural labor status. The applicant argued that the appellate court erred by rejecting specific details about work hours, duties, and remuneration despite their inclusion in the initial complaint. The court held that the lower court could have granted a deadline to supplement the generic evidence with specific documents like pay slips, thereby allowing the case to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 421 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a party requests testimonial evidence with incomplete details in the initial complaint, the court may grant a deadline to remedy the irregularity rather than dismissing the request outright.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Izzo Concetta, rappresentatae difesa dall’ a vv. L ucia De Filippo , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata lucia.defilippo@ordineavvocatita.it - rico rrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mauro Sferrazza, Maria Passarelli, Vincenzo Stumpo, Vincenzo Triolo, Samuela Pischedda, Massimo Boccia Neri, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 132 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 12aprile 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da Concetta Izzo e confermato la sentenza del Tribunale di Nola, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoliper gli anni specificati in ricorso in virtù del rapporto prestato alle dipendenze dell’ azienda agricola Boccia Giosuè;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere probatorio nella materia in questione e le caratteristiche del lavoro subordinato in agricoltura, ha osservato che, nella specie, a fronte del verbale di accertamento dell’I.N.P.S. e alla dedotta assenza del carattere di subordinazione del rapporto di lavoro della Izzo, quest’ultima – come pu re ritenuto dal g iudice di prim o grado -non aveva fornito in via di deduzione alcun elemento specifico che avrebbe potuto condurre all’ammissione della prova testimoniale edall’accoglimento della domanda. In particolare, la lavoratrice aveva fatto riferimento ad un genericissimo arco temporale (“nei mesi lavorativi meno caldi”) nel corso del quale sarebbe avvenuto lo svolgimento delle51 giornate lavorative, senza indicare puntualmente i giorni della settimana né la retribuzione percepita e neppure specificareil potere direttivo e disciplinare;
3. avverso tale pronuncia Concetta Izzo h a proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.Considerato che:
1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 230, 244, 245 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e 6 CEDU per erronea interpretazione ed applicazione della norma alla fattispecie concreta, nonché omessa, insufficiente e contradditoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale, nonostante che nei capitoli di prova articolati in ricorso fossero stati descritti compiutamente i luoghi di lavoro, l’orario di lavoro, le mansioni svolte, le direttive ricevute, la retribuzione percepita;
2. con il secondo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3cod. proc. civ., e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per erronea interpretazione ed applicazione della norma alla fattispecie concreta, nonché omessa, insufficiente e contradditoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori, conferiti al giudice anche per sanare l’eventuale genericità dei capitoli di prova;
3. idue motivi, che possono essere valutati unitariamente, in quanto complessivamente intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alla mancat a ammissione della richiesta prova testimoniale, anche avvalendosi dei poteri istruttori officiosi, sono fondati;
4. infatti, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso sono state puntualmente richiamate e riportat e le circostanze di fatto articolate fin dall’atto introduttivo del giudizio, con specifico riferimento al luogo di lavoro, al periodo lavorativo, all’orario di lavoro, alle mansioni svolte, alle coltivazioni curate, alle direttive ricevute, all’obbligo di presenza ed alla necessità di giustificare le assenze, alle modalità retributive, circostanze richiamate in punto di richiesta di ammissione di prova testimoniale;
5. pertanto, a fronte di tale circostanziata allegazione, espressamente richiamata in sede di richiesta istruttoria, il giudice di merito ben poteva integrare la capitolazione con il riferimento alla documentazione acquisita (espressamente richiamata nell’atto, come le buste paga in atti, per corroborare il dato relativo ai precisiperiodi lavorativi), all’uopo concedendo anche apposito termine (arg. ex Cass. Sez. 6-L, 25/06/2020, n. 12573, secondo cui «Nel rito del lavoro, qualora nell’atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l’omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell’art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell’esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell’esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispiratoil rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.»);
6. poiché la Corte territoriale non si è attenuta ai predetti principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi c