Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished with no costs for either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Trenord Srl, formally withdrew its cassation appeal against a labor court ruling. The lower court had nullified specific clauses in collective bargaining agreements that excluded apprenticeship periods from seniority-based wage increases, thereby affirming employees' rights to full recognition of such tenure. Since the withdrawal was accepted by the opposing party's representative and met statutory conditions, the court ruled that no further costs or unified contribution payments were due to either side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the opposing party, leads to the extinction of the proceedings without the allocation of costs to either party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3304-2022 proposto da: TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; - ricorrente - contro MANDRINI CARLO, MAZZOLA ALEX, MINNUCCI MA1 1E0, RIGAMONTI MAURO, PELLEGRINO DONATO ANTONIO, SEVESO VALERIO, elett.te domiciliate presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in ROMA, rappresentati e difesi dall'avv.
LORENZO FRANCESCHINIS del Foro di Milano; - contraticorrenti - avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 928/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell'Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Trenord srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Trenord srl.
2. Tale atto risulta accettato nell'interesse dei controricorrenti dal loro Procuratore abilitato con procura speciale.
3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). 4t Ric. 2022 n. 03304 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'A