Cassation court allows CIPAG's appeal, ruling professional registry entry is sufficient for mandatory contribution regardless of occasional work.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the CIPAG's appeal against the Rome Court of Appeal's decision declaring the mandatory registration of an occasional professional as illegal. The CIPAG argued that professional registry entry alone satisfies contribution obligations under the relevant statutes, rendering the nature of work irrelevant. The Court agreed, citing established precedent that the professional registry constitutes a sufficient condition for mandatory membership and payment, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, I. 37/1967; Art. 5 Statuto della Cassa: In privatized pension funds, professional registry entry is a sufficient condition for mandatory membership and minimum contribution payment, making the occasional nature of the practice irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25461-2021 proposto da: CASSA ITALIANA di PREVIDENZA Ed ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrenti - contro TERENZI EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92 presso lo studio dell'avvocato PIETROLUCCI ANDREA, che lo rappresenta e difende; controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 654/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 25461 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 25461/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Roma a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio di Emiliano Terenzi alla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (d'ora in avanti CIPAG), sul presupposto della occasionalità dell'attività libero professionale svolta dal medesimo; la CIPAG ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
Emiliano Terenzi ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967, 10 e 22, I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa"; sostiene che il contributo di solidarietà, pur non assolvendo a una funzione previdenziale in senso stretto, si collega agli scopi mutualistici della previdenza di categoria e partecipa all'obiettivo del finanziamento endo-categoriale; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013) e 2, c.26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere, la Corte territoriale affermato che le fonti interne dell'Ente abbiano violato i limiti al potere regolamentare sanciti dal d.lgs. 509/1994 (e, successivamente, dalla legge 335/1995); i due motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; secondo il principio di diritto formulato da questa Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; pertanto il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adun