Ordinanza — n. 4166/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 20602-2021 proposto da: DASASSO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 935 c.c, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 4166/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 698/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20602-2021 proposto da: DASASSO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 20602 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G.20602/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha rigettato l'opposizione proposta da Mauro Dasasso, ingegnere, al decreto ingiuntivo con cui l'INPS aveva richiesto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata per i redditi libero professionali prodotti nell'anno 2011 per l'ammontare di Euro 12.502,83, comprensivo delle sanzioni civili insorgenti dal mancato adempimento; la Corte territoriale ha considerato quale dies a quo, al fine di verifica dell'attualità della domanda attrice, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.09.2012), considerando che alla data del primo atto interruttivo da parte dell'INPS (pervenuto al contribuente il 23.08.2017), il termine quinquennale non era ancora spirato; la cassazione della sentenza è richiesta da Mauro Dasasso sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha resistito con controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 935 c.c. e dell'art. 3.9 I. n. 335/1995", per avere, la Corte territoriale, considerato quale dies a quo della prescrizione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in luogo di quella prevista per il versamento dei contributi previdenziali; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8 c.c. e dell'art. 3.9 I. n. 335/1995; sostiene l'erroneità dell'applicazione della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod. civ. per avere, il contribuente, volontariamente omesso di dichiarare, nella denuncia dei redditi, i profitti conseguiti a titolo di svolgimento dell'attività libero professionale; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26 I. n. 335/1995 in combinato disposto con l'art. 18.12 d.l. n.98/2011, conv.to con modifi.ni dalla I. n. 111/2011, degli artt 3 e 8 d.lgs. n.103/1996, dell'art. 22 commi 1 e 3, I. n. 576/1980, dal d.m. n. 281/1996, dall'art. 44.2, del d.l. n. 269/2003 e dall'art. 2697 c.c.; il ricorrente contesta l'iscrizione d'ufficio da parte dell'INPS alla gestione separata sull'assunto dell'inapplicabilità della disciplina previdenziale dello Stato italiano nei confronti di un soggetto residente nella Repubblica di San Marino; il primo motivo è fondato; sebbene la Corte di Appello abbia errato nell'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, deve valutarsi che il credito dovuto all'INPS dall'odierno ricorrente, alla data del primo atto interruttivo del 23.08.2017 risultava comunque già prescritto, considerato che l'originaria scadenza per il versamento, fissata al 18.06.2012 era stata differita al 9.07.2012 ad opera del D.P.C.M. 6.6.2012; (sul punto cfr., da ultimo, Cass. n. 28565 del 2022; a tal proposito giova ricordare che questa Corte attribuisce ai predetti decreti valore di norma inderogabile la cui applicazione da parte del giudice è indispensabile ai fini del compiersi della fattispecie estintiva per intervenuta prescrizione (Cfr. per tutte Cass n. 28565 del 2022); il secondo e il terzo motivo sono assorbiti in virtù dell'accoglimento del primo; in definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando Mauro Dasasso non tenuto a versare alla Gestione Separata INPS il credito contributivo relativo alle prestazioni libero professionali conseguite nell'anno 2011 in ragione dell'intervenuta prescrizione; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara Mauro Dasasso non tenuto a versare alla Gestione Separata INPS il credito contributivo relativo alle prestazioni libero professionali conseguite nell'anno 2011. Pone a carico dell'INPS le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Così deciso