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Ordinanza — n. 4164/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to demonstrate new evidence in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4164/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the lower court erroneously relied on new tax documents and failed to consider the optional nature of membership, but these grounds were rejected. The court ruled that the first ground lacked specificity as it was raised for the first time in cassation without citing the specific prior act, while the second and third grounds were inadmissible because the lower court's factual findings were not subject to re-evaluation at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the cassation grounds lack specificity by failing to indicate the specific prior act where the issue was raised, or if the appellant attempts to re-evaluate facts already ascertained by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity new evidence in cassation re-evaluation of facts procedural specificity prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11.5 del 2002
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 437 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6945 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19541-2021 proposto da: SEREGNI MARINA GIOVANNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EDMONDO TOMASELLI; - ricorrente - contro CNPR ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, presso lo studio dell'avvocato D'ISIDORO VINCENZO che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 477/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 19541 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 19541/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha accolto il ricorso della Cassa di assistenza e di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti CNPR) ripristinando il decreto ingiuntivo del valore di euro 9.304,82, emesso a carico di Marina Giovanna Seregni, a titolo di contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi per esercizio di attività professionale relativo all'anno 2018; la Corte territoriale ha accertato l'abitualità dell'attività professionale svolta dalla Seregni, pensionata, negli anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego quale insegnante di ruolo; la cassazione della sentenza è domandata da Marina Giovanna Seregni sulla base di tre motivi; la CNPR ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod.proc.civ."; parte ricorrente sostiene che la decisione di merito avrebbe basato erroneamente la propria conclusione su documenti nuovi (segnatamente le dichiarazioni dei redditi degli anni 2013-2019) non allegati dalle parti; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 legge 414/1991", per avere la Corte territoriale ritenuta sussistente la continuità dell'attività professionale non dimostrata dalla Cassa; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione della legge 24 della legge 414/1991", per non avere la Corte territoriale considerato la facoltatività dell'iscrizione contemplata dalla legge; il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità; la ricorrente non produce e non trascrive l'atto processuale con cui avrebbe contestato la non indispensabilità dei mezzi di prova che denuncia essere stati erroneamente ammessi dal giudice del merito; pertanto il motivo appare prospettato per la prima volta in sede di legittimità; come questa Corte ha già ripetutamente affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, cfr.

Cass. n. 6945 del 2018); il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono parimenti inammissibili; la Corte territoriale ha accertato la legittimità sia dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa della Seregni sia della pretesa contributiva, attesa la natura abituale dell'attività di ragioniere perito commerciale dalla stessa svolta, sì come ricavata dalla continuità della prestazione in tutto il periodo oggetto di causa, nonché dall'entità della remunerazione ricevuta in proporzione all'impegno profuso (p.8 sent.); a fronte di tale ragionamento, esente da vizi logico argomentativi, la ricorrente si limita a chiedere a questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11.5 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 24 Novembre 2022 - , Il Presidopit Margherita eo DEPOSTATQJN CANCELLI:SIA i O FE-i-3 2023 (VINCELLIEh P.TO Margherita .kiRTEIM CASSAZIONE'jffeio Relazioni con il Pubblico -Lom2_ Aiov, 0.M M. 7)3 7 1,7 ,2 Ac z, f?.? 7 N.,\I„23se 7 4 hVOL2,' Cj\i P- R.- A%Ci CA.AT.tx- brtnit. CQTY1D. Jaz,cimoizz CA414 ZA fy,f. Ylr'zivibQ c