Cassation court allows pension fund's claim for minimum contributions by private professional bodies, ruling professional registration sufficient regardless of employment status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Appeal Court of Trento, which had dismissed the pension fund's claim against a civil engineer. The lower court had ruled that the engineer's work was merely subordinate employment, excluding him from mandatory professional body membership and minimum contributions. The Supreme Court held that professional registration in the official register is the sole condition for these obligations, rendering the nature of the employment relationship irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 L. 37/1967; Art. 1 D.Lgs. 509/1994: For private pension funds of civil engineers, professional registration in the official register is the sufficient condition for mandatory membership and minimum contributions, irrespective of the employment status or income generation of the practitioner.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13217-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro CHISTE' HERBERT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANDOMENICO PII 1 ELLI; - controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 7/2021 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.
DIST. di BOLZANO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 13217 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 48) n. 13217/2021 CASSA GEOMETRI- CHISTE' HERBERT + 1 La corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 12 marzo 2021, ha rigettato l'appello promosso dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti nei confronti del geometra Chistè Herbert e Agenzia delle Entrate — Riscossione e confermato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento opposta dal geometra.
La corte territoriale ha ritenuto che l'attività prestata dal geometra Chistè fosse unica e di natura esclusivamente subordinata, dovendosi escludere un esercizio improprio della libera professione per il solo fatto che l'inquadramento contrattuale non fosse quello formalmente quello di geometra ma di impiegato tecnico specialista edile. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; Herbert Chistè ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata.
Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss., D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex D. Lgs. 509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.lgs. 509/1994 non avessero attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa ai soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione ed escluso che l'obbligo contributivo minimo solidaristico fosse collegato all'esclusiva iscrizione all'albo professionale.
Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo corna, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/67, artt. 10, 17,18 e 22 L. 773/1982, artt. 1 e ss., D. Lgs. 509/1994, L. 103/1996, oltreché dell'art. 38 Cost. ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G. (quale norma di rinvio ai sensi del D. Lgs. 509/1994, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione in oggetto e le regole iscrittive delineate all'art. 1, L. 37/1967, subordinando l'iscrizione all'esercizio continuativo della professione e alla produzione di reddito professionale.
Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, art. 2 D. Lgs. 30/2006, art. 38 Cost, art. 5 Statuto C.I.P.A.G. ed art. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994 per aver la corte territoriale precluso il diritto della Cassa di pretendere la contribuzione soggettiva minima, sulla base della ritenuta violazione del divieto di doppia imposizione; la Cassa rileva tra l'altro che nel caso di specie il doppio obbligo contributivo corrisponde a una diversa funzione delle distinte imposizioni, giustificato dal fatto che l'attività professionale di geometra esula dall'ambito del lavoro dipendente.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati. Questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale — essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021).
La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi minimi del professionista, non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del gi