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Ordinanza — n. 4156/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal against mandatory professional association contributions for civil engineers. The court ruled that mere professional registration is sufficient for contribution obligations. The decision clarifies that incidental income or other activities do not exempt members from statutory dues. The court emphasized strict adherence to the association's statutes and regulations. Consequently, the lower court's judgment excluding contributions was overturned and the case remanded for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4156/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Italian Association of Civil Engineers against the Salerno Court of Appeal's decision. The lower court had denied contribution obligations to a civil engineer based on specific factual circumstances regarding his professional activities. The Court held that mandatory registration in the professional register is the sole sufficient condition for triggering contribution duties, regardless of whether the work is occasional or if the engineer holds other tax IDs. The ruling affirmed that the association's statutes and internal regulations must be strictly applied to determine liability, thereby overturning the lower court's exclusion of the contributions.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.Lgs. 509/1994; Art. 1 L. 37/1967: For members of the association of civil engineers, mere registration in the professional register is a sufficient condition for the mandatory nature of inscription and payment of minimum contributions, rendering the occasional nature of the exercise of the profession and the lack of income production irrelevant.

Parole chiave

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professional association contributions mandatory professional registration civil engineer obligations statutory contribution duties remand for retrial obbligo contributivo tassa d'iscrizione nel registro attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.Lgs. 509/1994
Art. 1 L. 37/1967
103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt.
Art. 10 L. 773/1982
Art. 22 L. 773/1982
360, primo comma, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2229 c.c., per aver la corte territoriale escluso dal novero delle attività professionali quelle svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
art. 38 Cost
509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la Corte denegato la legittimità dell'imposizione contributiva, limitando erroneamente il perimetro di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali ex art.
art. 2697 c.c
225/09) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello, ritenuto che l'obbligo di autocertificazione potesse essere disatteso in caso di redditi non caratterizzanti l'esercizio di un'attività professionale.
art. 2229 c.c
360, primo comma, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2229 c.c., per aver la corte territoriale escluso dal novero delle attività professionali quelle svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1862-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro CARBONE FRANCESCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI FERRARA; - con troricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 01862 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 41) N. 1862/2021 CASSA GEOMETRI — CARBONE FRANCESCO + 1 La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 14 luglio 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi presentati da Carbone Francesco in opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi, sanzioni e interessi dovuti per le annualità 2008-2009- 2010- 20122013 con richiesta di annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;

Carbone Francesco ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta parte intimata. La Cassa ha presentato memoria. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488 L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex D.

Lgs. 509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la Corte denegato la legittimità dell'imposizione contributiva, limitando erroneamente il perimetro di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali ex art. D. Lgs. 509/1994. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/67, art. 10, u.c. e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. D. Lgs. 509/94, art. 5 Statuto C.I.P.A.G, approvato con D.M. del 27/02/2003, L. 335/1995 e dell'art. 44 co. 2 D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione in oggetto nonché le regole di iscrizione delineate all'art. 1, L. 37/1967.

Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85/2003), delibera n. 123/09 (approvata con D.M. del 14 luglio 2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225/09) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello, ritenuto che l'obbligo di autocertificazione potesse essere disatteso in caso di redditi non caratterizzanti l'esercizio di un'attività professionale.

Con un ultimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2229 c.c., per aver la corte territoriale escluso dal novero delle attività professionali quelle svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit