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Ordinanza — n. 4154/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4154/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4154/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 513-2021 proposto da: RUBBIOLI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD BONURA; - controricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 316/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 4154/2023 — snciv · Corte di Cassazione: I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Parole chiave

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obbligo contributivo attività sottoposta a contribuzione durata minima di contribuzione contributo formatore di rendita obbligo di versamento supplementare del socio adesione all'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la corte di merito presunto l'esercizio della professione da parte dell'odierno ricorrente omettendo di considerare che sarebbe stato onere della controparte provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 513-2021 proposto da: RUBBIOLI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD BONURA; - controricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 316/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. P.c. 2021 n. 00513 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 39) n. 513/2021 RUBBIOLI SIMONE — CASSA GEOMETRI + 1 La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25.06.2020, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso di Simone Rubbioli e dichiarato legittimo il provvedimento di iscrizione d'ufficio del medesimo alla Cassa per gli anni 2013 e 2014, con conseguente onere contributivo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Simone Rubbioli; la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha resistito con controricorso;

Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,2 e 3 D. Lgs. n. 509/1994, art. 17 co. 2 L. n. 400/1988 nonché dell'art. 26, ultimo comma, L. 37/1967 e art. 22 co. 2 L. 773/1982 per aver la corte territoriale offerto un'erronea interpretazione del processo di privatizzazione compiuto dal D. Lgs. 509/1994, ritenendo legittima l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa per tutti gli esercenti l'attività libero professionale, a prescindere dal carattere continuativo o meno dell'esercizio.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo corna, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la corte di merito presunto l'esercizio della professione da parte dell'odierno ricorrente omettendo di considerare che sarebbe stato onere della controparte provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17 anche in relazione all'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, ultimo comma, L. 37/1967 per avere il giudice di seconde cure ritenuto che il ricorrente avesse svolto attività idonea a giustificare l'iscrizione alla Cassa previdenziale, nonostante tale attività si inserisse nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la Banca Monte dei Paschi di Siena, circostanza, peraltro, non contestata dalla Cassa geometri.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal cali, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza in favore della parte costituita. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 `)/0 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d