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Ordinanza — n. 4143/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling mandatory social security applies to habitual professional work regardless of income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4143/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court judgment that exempted an attorney from social security contributions based on his low income. The lower court incorrectly assumed that an income below €5,000 automatically qualified the activity as occasional, ignoring the requirement to assess whether the work was actually habitual. The court held that the obligation to join the separate management depends on the habitual nature of the profession, not merely on the income level, and remanded the case for a proper factual determination.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003: The mandatory affiliation to the separate social security management for professionals depends on the habitual exercise of a profession, not solely on the income threshold; a low income alone does not prove the activity is occasional if it is performed habitually.

Parole chiave

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separate social security management habitual professional activity income threshold exemption occasional work qualification mandatory social security contributions lawyers professional liability Cassation Court review deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995
Michele Medea la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986
111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod.
Art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003
576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv.
Art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003
326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla l.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32167 del 2018
Cass. n. 32167 del 2018; n.
Cass. n. 32166 del 2018
Cass. n. 32508 del 2018
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 12419 del 2021
Cass. n. 12358 del 2021
Cass. n. 11003 del 2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22671-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro MEDEA MICHELE; -intimato - avverso la sentenza n. 310/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/01/2020; Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Campobasso ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’avv. Michele Medea la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2009.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 32167 del 2018; n. 32166 del 2018; n. 32508 del 2018), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi, percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto di causa in cui l’avvocato, parte appellata, aveva prodotto nell’anno 2009 un reddito ai fini Irpef pari ad euro 3.233,00 che portava a qualificare il medesimo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato all’iscrizione alla gestione separata ai sensi dell’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Michele Medea non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla l. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., l’attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

8. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.).

9. Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nr. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l’obbligo contributivo in ragione della produzione, da parte dell’avvocato, nell’anno dedotto in lite di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00.

10. Poiché la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diver