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Ordinanza — n. 4135/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling mandatory social security applies to habitual professional activities regardless of low income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Genoa, which had dismissed the claim based on the lawyer's low income. The lower court incorrectly assumed that a revenue under €5,000 automatically qualified the activity as occasional, exempting it from mandatory social security contributions. The Supreme Court held that the decisive factor is the habitual nature of the work, not merely the income level, and remanded the case for a factual assessment of the activity's regularity.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, l. 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003: Mandatory insurance registration for professionals depends on the habitual exercise of a profession, not solely on income thresholds; low revenue alone does not prove occasional activity.

Parole chiave

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mandatory social security registration habitual professional activity occasional work exemption income threshold presumption INPS contribution obligation legal profession social security revenue under five thousand euros lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, l. 335/1995
Barbara Busi la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con mod. dalla l. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 53, D.P.R. 917/1986, mod. dal d.lgs. 344/2003
111/2011, dell’art. 53, D.P.R.
Artt. 10, 11 e 22, l. 576/1980
Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla l. 326/2003
576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l.
Art. 61 d.lgs. 276/2003
326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs.
art. 380 bis cod. proc. civ
Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Barbara Busi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32167 del 2018
Cass. n. 32167 del 2018; n.
Cass. n. 32166 del 2018
Cass. n. 32508 del 2018
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 12419 del 2021
Cass. n. 12358 del 2021
Cass. n. 11003 del 2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26720-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro BUSI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 16, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CORDASCO, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO CUNEO, BARBARA BUSI; Ric. 2020 n. 26720 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Genova ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’avv. Barbara Busi la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta nell’anno 2010.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativaobbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 32167 del 2018; n. 32166 del 2018; n. 32508 del 2018), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi, percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto di causa in cui l’avvocato, parte appellata, aveva prodotto nell’anno 2010 un reddito inferiore alla predetta soglia, il che portava a qualificare la medesima come lavoratrice autonoma occasionale, non obbligata all’iscrizione alla gestione separata ai sensi dell’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Barbara Busi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 26720 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla l. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003 cit., l’attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

6. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per mancata esposizione dei fatti di causa in relazione all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., atteso che l’atto di impugnazione soddisfa il requisito in questione poiché reca la narrazione dello svolgimento del processo e dei fatti di causa, sia pure attraverso la trascrizione di quanto riportato sul punto nella sentenza d’appello.

7. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

8. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una Ric. 2020 n. 26720 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

9. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.).

10. Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nr. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l’obbligo contributivo in ragione della produzione, da parte dell’avvocato, nell’anno dedotto in lite di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00. Ric. 2020 n. 26720 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- 11. Poiché la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ge