Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility, ruling arguments were already raised in prior proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding income from participation. The taxpayer argued that specific grounds for annulment regarding motivation defects were not addressed in the previous annulment proceedings. The court held that these arguments had been fully presented and illustrated in the first and second instance trials, rendering them inadmissible at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 57 d.lgs. n. 546/1992: Arguments regarding the motivation of an administrative act are inadmissible in cassation if they were already fully raised and illustrated in the prior instance proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7060-2021 proposto da: EMILIO CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio Legale Tributario SANTACROCE PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato BENEDETTO SANTACROCE, unitamente all'avvocato LORENZO LODOLI; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 07060 sez.
MT -ud. 14-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2506/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente sig.ra Chiara Emilio ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio – Sez. Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove non erano accolte le ragioni della contribuente in tema di reddito da partecipazione in s.a.s.di cui non era socia al momento dell’accertamento per l’ano di imposta 2005.
Più in particolare, i giudici di merito ritenevano la contribuente nelle condizioni di potersi difendere in ragione dell’accesso alla documentazione societaria e per la diligenza connessa all’ affectio societatis. La sentenza qui in scrutinio giunge all’esito di giudizio rescissorio a seguito di cassazione con rinvio ex ord. Cass. V n. 24538/2017, ove la CTR ritiene inammissibili perché proposti per la prima volta in tale sede alcuni vizi di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta,ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., nella sostanza affermando che le censure sulla motivazione dell’atto impositivo fossero state già proposte in primo grado ed illustrate in secondo, non toccate per questo profilo dal giudizio rescindente e, pertanto, dovevano essere oggetto di pronuncia nel rescissorio. Il motivo assolve l’onere dalla completezza ed esaustività (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147, infine cfr. Cass.
V, n. 8425/2020), evidenziando negli atti dei gradi di merito dove il motivo di ricorso era stato effettivamente proposto fin dal principio, non potendo qualificarsi nuovo, (contabilizzazione o meno dei costi sostenuti nella determinazione della ripresa Ric. 2021 n. 07060 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - a tassazione; verifica spese sostenute dal socio nell’interesse della società sugli acconti da questa ricevuti). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio – Sezione staccat a di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente