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Ordinanza — n. 4118/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for being non-new, having been raised in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding income from participation. The taxpayer argued that the lower court failed to address specific defects in the tax assessment's reasoning, claiming these issues should have been resolved in the previous annulment proceedings. The court rejected this claim, ruling that since the taxpayer had already raised these specific arguments in the first and second instances, they could not be considered new grounds for a fresh appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 57 d.lgs. n. 546/1992; Art. 345 c.p.c.: Arguments previously raised in lower court proceedings cannot be considered new grounds for appeal and must be addressed in the annulment proceedings.

Parole chiave

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tax appeal admissibility new grounds requirement prior proceedings exhaustion tax assessment defects Cassation annulment contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. , per violazione dell’art.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
, per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
Art. 345 c.p.c.
546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., nella sostanza affermando che le censuresulla motivazione dell’atto impositivo fossero state già proposte in primo grado ed illustrate in secondo, non toccate per questo profilo dal giudizio rescindente e, pertanto, dovevano essere oggetto di pronuncia nel rescissorio.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
, per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
art. 345 c.p
546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., nella sostanza affermando che le censuresulla motivazione dell’atto impositivo fossero state già proposte in primo grado ed illustrate in secondo, non toccate per questo profilo dal giudizio rescindente e, pertanto, dovevano essere oggetto di pronuncia nel rescissorio.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289
Il motivo assolve l’onere dalla completezza ed esaustività (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n.
Cass. 28 giugno 2017, n. 16147
Cass. V, n. 8425/2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7053-2021 proposto da: EMILIO CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio legale SANTACROCE PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO LODOLI, BENEDETTO SANTACROCE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 31/08/2020;

Ric. 2021 n. 07053 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente sig.ra Chiara Emilio ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio – Sez. Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove non erano accolte le ragioni della contribuente in tema di reddito da partecipazione in s.a.s.di cui non era socia al momento dell’accertamento per l’anno di imposta 2004. Più in particolare, i giudici di merito ritenevano la contribuente nelle condizioni di potersi difendere in ragione dell’accesso alla documentazione societaria e per la diligenza connessa all’affectio societatis.

La sentenza qui in scrutinio giunge all’esito di giudizio rescissorio a seguito di cassazione con rinvio ex ord. Cass. V n. 24539/2017, ove la CTR ritiene inammissibili perché proposti per la prima volta in tale sede alcuni vizi di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. , per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., nella sostanza affermando che le censuresulla motivazione dell’atto impositivo fossero state già proposte in primo grado ed illustrate in secondo, non toccate per questo profilo dal giudizio rescindente e, pertanto, dovevano essere oggetto di pronuncia nel rescissorio.

Il motivo assolve l’onere dalla completezza ed esaustività (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147, infine cfr. Cass. V, n. 8425/2020), evidenziando negli atti dei gradi di merito dove il motivo di ricorso era stato effettivamente proposto fin dal principio, non potendo qualificarsi nuovo, (contabilizzazione o meno dei costi sostenuti nella determinazione della ripresa a tassazione; verifica spese sostenute dal socio nell’interesse della società sugli acconti da questa ricevuti). Ric. 2021 n. 07053 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio – Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente