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Ordinanza — n. 4097/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming improper litigation cost compensation due to partial appellate victory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4097/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vincenzo Vascellari against a Rome Court of Appeal decision regarding litigation costs. Although the appellant argued the lower court incorrectly compensated costs despite his total defeat, the court found the appellate judgment had only partially upheld his claims while confirming the first-instance rejection of his main requests. Consequently, the court ruled that reciprocal partial success justified the cost compensation, rendering the cassation appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; When an appellate court partially reforms a first-instance judgment, resulting in reciprocal partial success between parties, the compensation of litigation costs is justified.

Parole chiave

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litigation costs partial reform reciprocal success cost compensation appellate procedure Cassation Court civil litigation spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
32061 del 2022); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
avverso tale statuizione il Vascellari ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo; l’INPS, con la SCCI spa,ha depositato procura; non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU. n. 32061 del 2022
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4973-2022 proposto da: VASCELLARI VINCENZO VSCVCN60T09H501M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO CONTARDI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE Ric. 2022 n. 04973 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -resistente - avverso la sentenza n. 2771/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, con il dispositivo della sentenza impugnata resa sull’appello proposto da Vincenzo Vascellari nei confronti dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e di SCCI Spa, ha così deciso:

“La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull’appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara l’illegittimità della iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente agli avvisi di addebito n. 3972014001571314000 e n. 39720140029731479000 e alla richiesta di spese per procedimento di fermo amministrativo”, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio; 2.per quanto qui rileva, la Corte ha così argomentato sulle spese: “Il complessivo esito della presente controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (dovendo attribuirsi alle considerazioni che precedono e alla conseguente necessità di nuova regolamentazione delle spese di lite un rilievo evidentemente assorbente rispetto all’esame dell’ulteriore motivo di appello con il Ric. 2022 n. 04973 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- quale il Vascellari contesta le statuizioni sulle spese di lite contenute nella sentenza impugnata)”;

3. avverso tale statuizione il Vascellari ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo; l’INPS, con la SCCI spa,ha depositato procura; non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la sentenza impugnata compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante la soccombenza dei convenuti e senza fornire adeguata motivazione; si sostiene che l’appello del Vascellari sarebbe stato integralmente accolto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata; 2.il Collegio reputa il ricorso infondato; contrariamente all’avviso espresso dal ricorrente, come risulta dal dispositivo della sentenza impugnata, oltre che dalla sua motivazione, la Corte territoriale ha solo parzialmente accolto l’appello del Vascellari, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva integralmente respinto tutte le pretese dell’opponente, le quali consistevano non solo nella declaratoria di invalidità degli avvisi di addebito impugnati e della loro notificazione, ma anche nella richiesta di accertamento della “inesistenza del credito” nonché nella richiesta di impartire alle controparti l’ordine di cancellare l’ipoteca, “con addebito a queste ultime delle relative spese”;

Ric. 2022 n. 04973 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- orbene, la Corte territoriale dei sette motivi di appello proposti dal Vascellari, integralmente soccombente in primogrado, ha accolto solo il quinto e parzialmente il settimo, respingendo tutti gli altri, con assorbimento del sesto; il quinto motivo “limitatamente ai due avvisi di addebito menzionati, stante l’omessa valida notifica dei menzionati atti prodromici con conseguente invalidità derivata, limitatamente ad essi, per assenza del necessario titolo esecutivo dell’iscrizione ipotecaria impugnata” (pag. 8 motivazione); il settimo mezzo, concernente le spese di procedura, è stato accolto con esclusivo riguardo alla voce “Proced. del fermo amministrativo di beni mob. registrati (richieste per un complessivo importo di € 86,50)” (pag. 8 motivazione);

è stata poi esplicitamente disattesa sia “la richiesta di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria impugnata” sia larichiesta “di declaratoria di inesistenza del credito oggetto degli avvisi addebito contestati non essendo sufficiente a tale proposito, in mancanza di specifiche contestazioni attinenti al merito della relativa pretesa creditoria, la sola illegittimità della loro notifica” (pagg. 8 e 9 motivazione); pertanto, è ravvisabile, con riferimento all’esito complessivo della controversia, una soccombenza reciproca per il solo parziale accoglimento di una pluralità di capi di domanda che giustifica la compensazione delle spese (cfr., da ultimo, Cass.

SS.UU. n. 32061 del 2022); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 04973 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, o