Cassation court dismisses appeal regarding INPS contribution recovery, ruling procedural notification defects do not bar substantive merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Itancia Srl against the Milan Court of Appeal's decision ordering payment of INPS contributions. The lower court correctly determined that while a debtor may cure procedural defects in the notice of assessment, the substantive validity of the debt claim must still be examined on the merits. Consequently, the court held that irregularities in the notification of the assessment notice do not invalidate the INPS's right to pursue the debt through the collection agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973: Procedural defects in the notification of the assessment notice do not preclude the examination of the substantive validity of the contributory debt claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29226-2021 proposto da: ITANCIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRUCCIO CENTONZE; -ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;
Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -controricorrente - nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, -intimata- avverso la sentenza n. 461/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarate dovute dalla Itancia Srl le somme indicate nell’avviso di addebito n. 3682018000959865000 per il recupero, da parte dell’INPS, di contributi oggetto di sgravi; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il gravame dell’INPS potesse essere deciso con l’esame nel merito della debenza delle somme oggetto dell’avviso di addebito che aveva originato l’intimazione di pagamento notificata in data 4 ottobre 2019 e poi opposta dalla società, “in quanto questione di più agevole soluzione – anche se lo gicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare le altre questioni, che restano assorbite per difetto di interesse”; in particolare – secondo la Corte - anche a voler ritenere che nella specie l’avviso di addebito non fosse stato previamente notificato “e che pertanto il destinatario della notifica (scilicet: dell’intimazione di pagamento) possa giovarsi dell’effetto recuperatorio che gli consente di svolgere le proprie doglianze in relazione all’atto non correttamente notificato anche oltre la scadenza Ric. 2021 n. 29226 sez.
ML -ud. 14-12-2022 -3- del termine di cui all’art. 24 (d.lgs. n. 46/99), con conseguente caducazione degli atti successivi che presuppongono una corretta notifica dell’avviso di addebito, è pacifico che la pretesa portata dall’AVA vada comunque scrutinata nel merito, come correttamente ha evidenziato Inps con il primo motivo di gravame”; esaminati gli atti, la Corte ha quindi ritenuto fondata la pretesa dell’Istituto;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso il solo INPS; non ha svolto attività difensiva l’AdER; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1.col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (dell’art. 26 c.2 del D.p.r. n. 602/1973; dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000)”; secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente si lamenta che “erroneamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che l’eventuale omissione o irregolarità della notifica dell’Avviso di Addebito non compromette la legittimità della pretesa avanzata dall’Inps tramite l’Ente di riscossione con intimazione di pagamento dei contributi presuntivamente dovuti dalla società Itancia”; 2.il motivo è manifestamente infondato; infatti, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l’accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall’art. 24, comma 5, d.
Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- lgs. n. 46 del 1999, può recuperare l’azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell’INPS (per tutte v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022); pertanto, eventuali vizi attinenti al la notificazio ne dell’avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell’opposizione, nell’ambito della quale chi si oppone propone l’accertamento negativo del credito;
è quanto accaduto nella specie laddove la stessa società, alla pag. 9 del ricorso per cassazione, rammenta di aver in primo grado adito il giudice per far valere, tra l’altro, l'insussistenza della pretesa creditoria da parte dell'INPS; 3.conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non occorre provvedere sulle spese in favore dell’AdER in difetto di attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass.
SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese liquidate in favore dell’INPS in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- quello per il ricorso a