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Ordinanza — n. 4075/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-procedural reasons due to missing document submission and lack of defense activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4075/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without addressing the merits of the case. The applicant failed to submit the required copy of the contested judgment at the time of filing, and the opposing party, INPS, did not participate in the proceedings. The court ruled that the failure to submit the document was the applicant's responsibility and that the lack of defense activity rendered the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The appeal is declared inadmissible if the copy of the contested decision is not submitted at the time of filing, and the lack of defense activity by the opposing party precludes any procedural remedy.

Parole chiave

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inadmissibility appeal missing document submission lack of defense activity procedural defect art 369 civil procedure code riesame della rendita AI qualificazione del rapporto di lavoro integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo l a ricorrente deduc e la v iolazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
civ., nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt.
Art. 369 cod. proc. civ.
in via preliminare, occorre rilevare che parte ricorrente non ha provveduto a depositare unitamente al ricorso la copia del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 369cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
artt. 2094 cod. civ
civ., per omesso esame su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 2094 cod. civ., 414, 421 cod.
art. 24 Cost
ed art. 24 Cost., all’art.
art. 244 cod. proc. civ
civ.,dell’art. 244 cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
in proposito, è appena il caso di evidenziare che la produzione è prevista dall’art. 369 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aliperti Maria, rappresentata e difesa dagli a vv.ti Sebastiano Schiavone e Gaetano Irollo, con domicilio eletto in Roma, via V.G. Galati 100/c, pressolo studio dell’Avv. Anna d’Alise - rico rrent e - contro I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato - avverso la sentenza n. 4 212 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata l’11 ottobre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da Maria Aliperti e confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;

2. avverso tale pronuncia Maria Aliperti ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due m otiv i ;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la v iolazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 2094 cod. civ., 414, 421 cod. proc. civ. ed art. 24 Cost., all’art. 6 della CEDU ed all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, per mancata ammissione della prova testimoniale e mancata concessione di un termine perentorio per l’integrazione dei capitoli di prova;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,dell’art. 244 cod. proc. civ. e 421 cod. proc. civ., per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi;

3. in via preliminare, occorre rilevare che parte ricorrente non ha provveduto a depositare unitamente al ricorso la copia del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 369cod. proc. civ.; infatti, solo a seguito della proposta del relatore, parte ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria, copia della decisione della sentenza impugnata, assumendo che, per mero errore, al momento del deposito della busta telematica contenente il ricorso, tale copia – debitamente asseverata in data coeva al predetto deposito –non era stata inserita nella medesima busta , avendo il difensore confidato nella regolarità deldeposito, siccome accettato dalla cancelleria senza rilievi;

4. in proposito, è appena il caso di evidenziare che la produzione è prevista dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità del ricorso, mentre la possibilità di sanatoria, sino all’adunanza o all’udienza è stata elaborata in via giurisprudenziale i n ambiente digitale solo con riferimento all ’ asseverazione di conformità all’originale della copia, il cui tempestivo deposito (per l’appunto entro i venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.) è comunque richiesto (cfr. Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312: «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultimanotifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità deldifensore ex art. 16- bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l ’ applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardivacostituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all ’ or iginale della decisione stessa.

Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il r icorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l ’ asseverazione di conformità all ’ originale della copia analogica della decisione impugnata sino all ’ udienza di discussione o all’adunanza incamera di consiglio»);

5. né possono valere le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in sede di memoria, posto che non si adduce un errore non imputabile del sistema, in sede di mancata trasmissione e/o accettazione del deposito telematico, bensì una mancata allegazione nella busta telematica della copia del provvedimento impugnato al momento del deposito telematico del ricorso, considerato, peraltro, che è sempre possibile per il depositante controllare e verificare il contenuto della busta telematica sia prima che dopo l’invio della medesima, oltre che consultare gli atti depositati una volta accettati dalla cancelleria ed inseriti nel fascicolo informatico;

6. neppure po ssono reputar si fondate le ulteriori argomentazioni in ordine alla scusabilità dell’erro re per aver confidato nella regolare accettazione del depositoda parte della cancelleria senza rilievi, posto che la completezza del deposito -nel senso della verifica della ritualità del ricorso, con l’allegazione di tutti i documenti prescritti a corredo dello stesso ai fini della procedibilità - non può che rimanere affidata alla responsabilità del difensore;

7. conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’ente previdenziale;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso