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Ordinanza — n. 4062/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects material error correction for non-applicable fee exemption in asbestos pension case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4062/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's request to correct a previous order regarding the erroneous omission of a fee exemption declaration. The applicant argued the exemption applied, but the Court found the case concerned a specific asbestos contribution benefit rather than a direct pension claim. Consequently, the fee exemption rule was deemed inapplicable because it only covers proceedings where the pension right is the direct object of the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. c.p.c.; The fee exemption regime under Article 152 of the Code of Civil Procedure applies exclusively to proceedings where the pension right is the direct object of the claim, not to cases involving ancillary benefits like asbestos contributions.

Parole chiave

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material error correction fee exemption asbestos contribution pension benefit procedural law condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. c.p.c.
18385/2022 sul presupposto della sussistenza di una erronea percezione dell’assenza negli atti di causa della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; l'Inps ha depositato controricorso;
L. n. 257 del 1992
18385 del 2022, di cui si chiede la correzione, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art.
Art. 13 L. n. 257 del 1992
art. 152 disp. att. c.p
18385/2022 sul presupposto della sussistenza di una erronea percezione dell’assenza negli atti di causa della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; l'Inps ha depositato controricorso;
art. 380-bis c.p
Antonio Esposito ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16676 del 04/08/2020
23624 del 2021, va infatti fatta applicazione del principio (Cass. n. 16676 del 04/08/2020; n.
Cass. n. 37044 del 2022
Cass. n. 41886 del 2021
Cass. Sesta sez. n. 23624 del 2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 14584-2022 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; -ricorrente - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -resistente- Ric. 2022 n. 14584 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 18385/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO Che: Antonio Esposito domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18385/2022 sul presupposto della sussistenza di una erronea percezione dell’assenza negli atti di causa della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; l'Inps ha depositato controricorso;

Antonio Esposito ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: La domanda di correzione non può essere accolta in quanto la disposizione invocata non avrebbe potuto trovare applicazione nel procedimento oggetto di causa , vertendo la medesima causa sull’accertamento del diritto all’attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ( ex l. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; superando il precedente di Sesta sezione n. 23624 del 2021, va infatti fatta applicazione del principio (Cass. n. 16676 del 04/08/2020; n. 37044 del 2022) che assume valenza nomofilattica, secondo cui , il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale Ric. 2022 n. 14584 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- non applicabile a casi non espressamente indicati -opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; Cass. 18385 del 2022, di cui si chiede la correzione, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; dunque, il riconoscimento della contribuzione figurativa, inteso come diritto in sé non era posto in correlazione con la domanda di riconoscimento di una ulteriore e specifica prestazione pensionistica che avrebbe legittimato l’esonero di cui all’art. 152 dis.

Att. c.p.c.; ciò risulta coerente con il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo cui il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosso da pensionato, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( Cass. n. 41886 del 2021); il ricorso va, dunque, rigettato; nulla va disposto sulle spese data la natura non impugnatoria del procedimento; p.q.m.

La Corte rigetta l’istanza di correzione. Così deciso in Rom