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Ordinanza — n. 4061/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to appellate court's failure to rule on 2008 contributions, violating the principle of correspondence between request and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, ruling that the lower court violated procedural principles by failing to address the 2008 contribution claim. While the 2007 claim was found time-barred, the appellate court ignored the separate request regarding the 2008 year, which remained unjudged. Consequently, the decision was quashed and remanded for a complete review of both years.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The principle of correspondence between the request and the judgment requires courts to rule on all claims presented, and a partial decision on only some years of contributions when all are requested constitutes a violation of this procedural canon.

Parole chiave

Generato dall'IA
correspondence request judgment contribution management separate prescription time bar quashing remand procedural violation computo dei contributi contributo alla cassa pensioni procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
art. 380 bis c.p
per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidato ad unico articolato motivo, al quale ha resistito l’intimato; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 25196 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30892-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro PENNISI TONI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA CATTINELLI; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30892 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 223/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ricorso al Tribunale di Torino l’Ing. Toni Pennisi convenne l’INPS per sentir dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’Istituto “sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008”, sostenendo che risultava illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e, in subordine, perché i crediti erano prescritti; il Tribunale adito accolse il ricorso, affermando che il Pennisi non era tenuto all’iscrizione nella Gestione separata; l’appello dell’INPS venne respinto dalla Corte territoriale, con la conferma dell’assunto del primo giudice;

2. tale pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 25196 del 2019 di questa Corte che, ribadito “il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS”, ha demandato al giudice del rinvio di “accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione separata”;

3. in seguito a riassunzione, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che con avviso di addebito era stato ingiunto al Pennisi “di pagare l’importo di euro 3.147,55 a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per l’anno 2007” e che residuava la questione della eccepita estinzione dei crediti Ric. 2021 n. 30892 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- per prescrizione “sollevata dall’odierno convenuto in riassunzione”, ha statuito che detto credito contributivo risultava prescritto;

4. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidato ad unico articolato motivo, al quale ha resistito l’intimato; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. CONSIDERATO CHE 1. con il motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., deducendo la “nullità del procedimento, perché i giudici di appello, con riferimento al credito contributivo afferente la Gestione separata per l’anno 2008, hanno omesso di pronunciarsi in ordine ai contributi dovuti per la predetta annualità dall’Ing.

Toni Pennisi alla medesima Gestione separata INPS, siccome dovuti e non prescritti, come regolarmente dedotto ed allegato in causa”; 2.il motivo è fondato; la stessa parte controricorrente conferma di aver adito, in primo grado, il Tribunale di Torino per sentire “accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’INPS sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008” e l’ordinanza di questa Corte n. 25196 del 2019, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha premesso che la controversia aveva ad oggetto la “richiesta dell'INPS della contribuzione maturata negli anni 2007 e 2008”; invece la Corte territoriale, nuovamente adita in riassunzione, ha delibato esclusivamente la pretesa contributiva dell’Istituto relativa all’anno 2007, dichiarandola prescritta, ma nulla ha deciso sull’accertamento negativo del credito relativo all’anno 2008, violando così il canone imposto dall’art. 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

Ric. 2021 n. 30892 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- 3. pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si pronuncerà anche sulla pretesa contributiva relativa all’anno 2008, essendo riservata al suo giudizio ogni valutazione in ordine alla prescrizione eccepita dal controricorrente; al giudice che ha pronunciato la sentenza qui cassata è rimessa la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa