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Ordinanza — n. 3997/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late opposition to INPS contribution notice, upholding strict 40-day deadline. The court rejects the claim that the payment order lacks res judicata effect. The decision confirms the procedural bar applies to all periods. The ruling emphasizes the irreversibility of administrative contribution debts. The court finds no merit in the appellant's substantive arguments. The judgment upholds the lower court's dismissal of the opposition. The appeal is rejected due to failure to meet statutory time limits. The decision reinforces the strictness of contribution collection procedures. The court affirms the finality of the administrative act. The ruling concludes that the opposition was procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3997/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Roberto Muneretto's appeal against the Rome Court of Appeal's decision declaring his opposition to an INPS contribution notice time-barred. Muneretto argued the payment order lacked res judicata effect and that his 2016 filing constituted a separate claim rather than a late opposition. The court held that the statutory 40-day deadline for opposition is peremptory and applies regardless of the nature of the underlying document, dismissing the appellant's distinction between periods. Consequently, the appeal was rejected for failing to address the core procedural defect identified by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 24, co. 5 D.Igs. n. 46/1999; Art. 1, co. 203, L. n. 662/1996: The peremptory 40-day deadline for opposing an INPS contribution notice is mandatory and applies even if the payment order is not considered to have acquired res judicata, rendering late filings inadmissible.

Parole chiave

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peremptory time limit opposition to contribution notice res judicata effect INPS administrative act procedural inadmissibility contribution collection strict deadline rule calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 24, co. 5 D.Igs. n. 46/1999
3 e n.5, il ricorrente denuncia "Violazione, ovvero falsa ed errata applicazione dell'art. 24 D.Igs.
Art. 1, co. 203, L. n. 662/1996
46/1999 e dell'art. 1, comma 203, legge n.
Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20859 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28147-2021 proposto da: MUNERETTO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 41, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO NAPOLEONI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; intimato - avverso la sentenza n. 3182/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

Ric. 2021 n. 28147 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G.28147/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Roma, a parziale conferma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato tardiva l'opposizione proposta da Roberto Muneretto, in qualità di socio della società "Futura di Muneretto Roberto s,.n.c.", avverso l'avviso di addebito notificatogli dall'INPS relativo all'obbligo di versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo gennaio 2009 dicembre 2014, per la somma di Euro 14.539,54; la Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto violato l'art. 24, co. 5, del D.Igs. n.46 del 1999 che fissa il termine perentorio per l'opposizione in quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, e prevede l'irretrattabilità del credito contributivo per la natura di atto amministrativo della cartella di pagamento, la quale non è pertanto idonea ad acquistare efficacia di giudicato; conseguentemente, divergendo dalla pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima l'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti per il periodo controverso; per quanto concerne il periodo successivo (dall'1.01.2015 fino all'instaurazione del giudizio con ricorso del 2.11.2016), la Corte territoriale è passata ad accertare in fatto se il Muneretto, in quanto socio della s.n.c., fosse tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti; l'accertamento ha condotto il giudice del merito a negare la abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dall'appellato all'interno della società, e a rilevare che l'INPS non avesse fornito elementi validi ai fini della prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione; pertanto, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha concluso per l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'appellato alla gestione commercianti per il periodo che va dall'1.01.2015 al 2.11.2016;

Roberto Muneretto ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'INPS è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art., 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n.5, il ricorrente denuncia "Violazione, ovvero falsa ed errata applicazione dell'art. 24 D.Igs. n. 46/1999 e dell'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996"; sostiene l'erronea qualificazione dell'azione quale opposizione all'avviso di addebito notificatogli in data 9.01.2015 nonché dell'affermazione secondo la quale il ricorso del 2.11.2016 contenesse autonoma domanda di accertamento negativo circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti, operata dall'ente previdenziale in violazione dell'art. 1 co. 203, della legge n. 662 del 1996 e successive modifiche e integrazioni; il motivo non merita accoglimento; parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, assunto sulla base del corretto presupposto per cui la cartella di pagamento è priva dell'attitudine ad acquistare l'efficacia di giudicato e non produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito; la Corte territoriale ha, perciò, dato atto che l'avviso di addebito relativo alla contribuzione per il periodo 2009-2014 era stato notificato il 9.01.2015, che l'opposizione era stata depositata il 2.11.2016, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dall'art. 24, aggiungendo che l'appellato non aveva contestato specificamente in giudizio l'avvenuta maturazione di detto termine (ratio decidendi, peraltro, non contrastata nemmeno nel giudizio di legittimità); la Corte territoriale ha, inoltre, osservato che per la declaratoria della sola illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 2009-2014 l'appellato non aveva allegato nessun interesse ad agire; coerentemente, per il periodo successivo, la pronuncia gravata ha ritenuto la necessità di esaminare il merito, entro il confine temporale gennaio 2015 novembre 2016, dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio avendo esclluso la partecipazione abituale e prevalente dell'odierno ricorrente alla gestione aziendale (Cfr., da ultimo, sul tema Cass. n. 20859 del 2022); essendo tale l'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, la censura non coglie nel segno, e non si rivela idonea a confutare la qualificazione dell'azione proposta dall'odierno ricorrente quale opposizione all'avviso di addebito, soggetta per legge al termine decadenziale (perentorio) di 40 giorni dall'intervenuta notifica dell'avviso di addebito; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso