Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period for social security contributions starts only after payment deadlines are extended by decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the INPS appeal against a lower court ruling that had declared the social security contribution claim prescribed. The lower court had found the five-year prescription period expired because the interruption notice arrived in June 2014, but the Court of Cassation held that the deadline for payment had been legally extended to July 2009 by a Presidential Decree. Consequently, the prescription period had not yet expired at the time of the interruption, invalidating the lower court's decision on prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 1 comma 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when payment deadlines expire, meaning any legal extension of those deadlines must be considered when calculating the start of the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12147-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIET1 A CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro LOCIURO CALOGERO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 12147 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G.12147/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Caltanissetta in riforma della pronuncia del Tribunale di Enna, accertato l'obbligo di Calogero Lociuro, ingegnere, di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi libero professionali conseguiti nell'anno 2008, ha dichiarato comunque prescritto il credito, atteso che, alla data della notifica del primo atto interruttivo (avviso bonario pervenuto al debitore in data 30.06.2014) il termine di prescrizione quinquennale era già trascorso, considerato che il dies a quo decorreva dalla data di scadenza del pagamento dei contributi previdenziali; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi;
Calogero Lociuro ha resistito con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione dell'ad 2935 in relazione all'art .. 2 commi 26-31, I.n. 335/1995, all'art. 18 del D. Lgs. n. 241/1997, all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. del 4 giugno 2009 pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2009)", per non avere la Corte di merito applicato il differimento del termine per il versamento dei contributi al 6 luglio 2009 operato dal D.P.C.M. in epigrafe; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione dell'aft 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2 commi 26-31, I.n. 335/1995, all'art. 18, comma 12 del D.
L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 11/2011, all'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10 commal, del D.Lgs. n. 241/1997", per non avere la Corte territoriale considerato che il controricorrente aveva omesso la compilazione del quadro RR, sezione seconda della dichiarazione dei redditi, riservato alla indicazione dei contributi alla gestione separata dovuti dai liberi professionisti e che, pertanto, avrebbe erroneamente disapplicato l'art. 2941, n. 8, cod.civ. il quale contempla una causa di sospensione della prescrizione; il primo motivo merita accoglimento; un orientamento di questa Corte, ormai consolidato (Cass. n. 10273 del 2021 e numerose successive), ha stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"; nel caso in esame, pertanto, essendo il termine di pagamento dei contributi slittato dal 6 giugno al 6 luglio 2009 ad opera del D.P.C.M. del 4 giugno 2009, è vero che alla data di notifica (30 giugno 2014) del primo atto interruttivo al Lo Ciuro, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato; il secondo motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo; in definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo il ricorso va accolto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all