Court dismisses appeal against mandatory professional association membership for civil engineers, ruling it sufficient to be on the official register.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision exempting a civil engineer from mandatory contributions to the Geometers' Pension Fund. The lower court had ruled that because the engineer worked exclusively as a dependent employee, his social security was covered by INPS, rendering the professional association's obligations inapplicable. The Supreme Court rejected this, holding that mere registration on the professional register is sufficient to trigger membership duties, regardless of the nature of employment or concurrent INPS coverage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 L. 37/1967; Art. 5 Statuto della Cassa: Registration on the professional register is sufficient to trigger mandatory membership and contribution obligations to the professional pension fund, irrespective of the nature of employment or concurrent coverage by general social security systems.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8495-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO l'ORTO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro REGALBUTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 2531/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 08495 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 45) N. 8495/2021 CASSA GEOMETRI REGALBUTO ALESSANDRO La corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 gennaio 2021, in forforma della sentenza appellata, ha ritenuto insussistente l'obbligo a carico del geometra Regalbuto Alessandro, di iscrizione presso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per gli anni 2008-2015. La corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'onere contributivo a carico del professionista in ragione del fatto che le prestazioni di geometra erano state rese nell'ambito, esclusivo, del rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, la copertura previdenziale di tali prestazioni lavorative era assicurata presso l'INPS.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; la controparte ha resistito con controricorso. Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, 10 e 22 L. 773/1982, della Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. l e ss D. Lgs. 509/1994, art. 2, co. 26 L. 335/1995, artt. 1 e 2 D.
Lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione in oggetto e i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1 L. 37/1967 e ritenuto che l'insorgere degli obblighi di solidarietà fosse subordinato all'accertamento dell'effettivo esercizio della professione in regime di continuità ed in assenza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. Con un secondo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, artt. 10,17 18 e 22 L. 773/1982, art. 2 co. 26 L. 335/1995, artt. 1 e 2 D.
Lgs. 103/1996, art. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa geometri (quale norma di rinvio ai sensi del decreto 509/94), per aver la corte di merito, erroneamente, limitato la potestà regolamentare della Cassa ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di rideterminazione del trattamento pensionis rico. Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure, in riforma del provvedimento di primo grado, condannato l'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in spregio all'incontestata esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle nonne regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il motivo sulle spese resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la c:ausa alla stessa corte d'appello in divers