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Ordinanza — n. 3993/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer's appeal against mandatory association membership based on professional registration alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3993/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Stefano Cicali's appeal against the Florence Court of Appeal's decision confirming mandatory membership in the Geometers' Pension Fund. The lower court held that professional registration alone suffices for mandatory contribution, rendering the occasional nature of the practice irrelevant. The Supreme Court affirmed this ruling, stating that statutory provisions and internal regulations establish automatic membership obligations without requiring proof of exclusive professional activity.

Regesto Legislator

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Art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G.; Art. 2697 c.c.: In matters of the Geometers' Pension Fund, professional registration is a sufficient condition for mandatory membership and contributions, while the occasional nature of the practice is irrelevant.

Parole chiave

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mandatory professional association geometers pension fund burden of proof allocation professional registration requirement statutory contribution obligations occasional practice irrelevance supreme court dismissal obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G.
773/1982, per aver la corte territorialeritenuto che il nuovo art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri abbia introdotto il principio di iscrizione automatica alla Cassa per tutti i geometri iscritti all'Albo professionale, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione.
Art. 2697 c.c.
16 e 17, anche in relazione all'art. 2697 c.c. e dell'art.
D.Lgs. n. 509/1994
L. n. 400/1988
2, L. n. 400/1988 nonché dell'art.
L. n. 37/1967
26, ultimo comma, L. n. 37/1967 e dell'art.
L. 773/1982
2, L. 773/1982, per aver la corte territorialeritenuto che il nuovo art.
R.D. n. 274/1929
3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 274/1929, artt.
art. 2697 c.c
16 e 17, anche in relazione all'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3789-2021 proposto da: CICALI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA; - controxicorrente avverso la sentenza n. 332/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 03789 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 43) N. 3789/2021 CICALI STEFANO- CASSA GEOMETRI Con sentenza del 27 luglio 2020, la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità dell'iscrizione obbligatoria del geometra indicato in epigrafe alla Cassa, rilevando che sulla base delle previsioni dell'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G., l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo dei geometri, salvo prova contraria, essendo in tale contesto normativo irrilevante che l'attività compiuta assumesse carattere occasionale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il geometra Stefano Cicali; la Cassa Italiana Previdenza eAssistenza Geometri Liberi Professionisti ha resistito con controricorso. La Cassa ha presentato memoria. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 17, co. 2, L. n. 400/1988 nonché dell'art. 26, ultimo comma, L. n. 37/1967 e dell'art. 22, co. 2, L. 773/1982, per aver la corte territorialeritenuto che il nuovo art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri abbia introdotto il principio di iscrizione automatica alla Cassa per tutti i geometri iscritti all'Albo professionale, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art.2697 c.c., per aver attribuito all'odierno ricorrente l'onere della prova che, invece, incombeva sulla Cassa geometri. Il ricorrente rileva che la corte territoriale ha erroneamente presunto l'esercizio della libera professione da parte dello stesso, in spregio alle ordinarie regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali l'ente previdenziale avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.

Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17, anche in relazione all'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, ultimo comma, L. n. 37/1967 per aver la corte d'appello omesso di valutare la mancata contestazione da parte della Cassa in relazione al compimento di atti propri della libera professione ma compiuti, esclusivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la Banca Monte dei Paschi di Siena. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'isc:rizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudi7io che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar