Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3992/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against mandatory social security contributions for architects based on professional registry status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3992/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antimo Cicala against a lower court ruling that upheld mandatory social security contributions for a civil engineer. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied laws regarding the necessity of continuous professional practice and income generation to justify the contributions. The court dismissed these claims by affirming that mere registration in the professional registry is sufficient for mandatory membership and payment obligations, regardless of occasional practice or lack of income.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 L. 773/1982; Art. 5 Allegato E L. 2248/1965: Registration in the professional registry is a sufficient condition for mandatory social security contributions for civil engineers, rendering the lack of continuous practice or income irrelevant.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory social security contributions civil engineers professional registry continuous professional practice requirement income generation obligation statutory registration sufficiency contributo minimo autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 L. 773/1982
773/1982, art. 22, comma 2 e, conseguentemente, confermato la regolarità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa Geometri ed il conseguente obbligo contributivo del geometra Cicala, prescindendo dal riscontro positivo del requisito dell'esercizio continuativo della professione e della produzione di reddito professionale.
Art. 5 Allegato E alla L. 20.3.1965 n. 2248
773/1982 ed art. 5 dell'allegato E alla L.
Art. 2697 c.c.
Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
Art. 2698 c.c.
DPR n. 115/02, art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 2697 c.c
Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3619-2021 proposto da: CICALA ANTIMO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SCOTTI; - ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente dcmiciliata in ROMA, CORSO VII 1ORIO EMANUELE 11 173, presso lo studio LEGALE BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 3790/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2021 n. 03619 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 42) N. 3619/2021 CICALA ANTIMO- CASSA GEOMETRI La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 15.12.2020, in riforma della sentenza del tribunale di Noia, ha rigettato l'opposizione proposta da Antimo Cicala avverso cartelle di pagamento di contributi previdenziali, relativi agli anni 2010/2012. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. Antitno Cicala; laCassa Italiana Previdenza eAssistenza Geometri Liberi Professionisti ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata.

Il ricorrente ha presentato memoria. Con un primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 L. 773/1982 ed art. 5 dell'allegato E alla L. 20.3.1965 n. 2248, per aver la corte d'appello ritenuto legittima la regolamentazione del sistema degli obblighi contributivi da parte della Cassa Geometri, in deroga al disposto della L. 773/1982, art. 22, comma 2 e, conseguentemente, confermato la regolarità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa Geometri ed il conseguente obbligo contributivo del geometra Cicala, prescindendo dal riscontro positivo del requisito dell'esercizio continuativo della professione e della produzione di reddito professionale.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698 c.c. e 22 L. 773/1982 con riferimento all'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. ed alla delibera consiliare C.I.P.A.G. n. 123/2009 nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la corte territoriale ritenuto che l'onere di prova contraria gravasse sul contribuente e, omettendo di esaminare l'autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale da parte del contribuente, ritenuto il difetto di assolvimento dell'onere dichiarativo di non esercizio della professione, suscettibile di superare il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza in favore della parte costituita. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.