Italian Court dismisses INPS appeal on prescription of social security contributions due to missing tax form data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the statute of limitations for social security contributions had expired. The INPS argued that the engineer's failure to complete the 'RR' section of his tax return constituted intentional concealment of his debt, which should have suspended the prescription period. The court rejected this, ruling that mere omission of a tax form does not prove intentional fraud and that such subjective intent must be explicitly proven by the judge of fact, not presumed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 c.c.; The statute of limitations does not run if the right cannot be exercised due to legal impediments, but subjective ignorance or mere factual delays do not suspend it unless intentional fraud is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13100-2021 proposto da: 1NPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM \, VIA CESARE BECCARLA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTON11',T1A COR_ETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO S(;ROl 1,11,10 MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro I , A 1' .1"I 1 ANTONIO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSA/10N PIAZZA CAVOUR, RONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PASQUAli FOTT; - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2020 della CORTE D' ‘PPELID di PAI,1',RMO, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIEL CALAHORE. RIIiiVATO che: I ,a Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell' ingegnere Antonio La Fata avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva ritenuto prescritto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2008; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., in quanto il dies a quo va computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009; pure infondato è stato considerato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla assenta sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c., n. 8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. "quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto) ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l'ingegnere I ,a Fata ha resistito) con controricorso:
Ric. 2021 n. 13100 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. CONSIDIX\TO che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'alt 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, di. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 9935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto) sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019;
Cass., n, 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/2020; 19403/2019; n. 9270/2019; n. 27950/2018; n. 19640/2018; n. 23040/2019: 20570/2019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero Ric. 2021 n. 13100 sez.
ML - ud. 24-11-2022 -3- fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo I'' dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; ha cluindi escluso che la mancata compilazione del riquadr() RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito C( ntributivo; le censure sollevate nel ricorso dall'lnps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo) (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v.
Cass. n. 7954 del 9021; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento) di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da quesLa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (y. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37599); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Ric. 2021 n. 13100 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento) delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 2000,00 per compensi ed V. 200,00 per esborsi, oltre alle spese nfetarie nella misura del 19)/0 e spese accessorie di legge .1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'I NPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo previsto per il ricorso, a norma