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Ordinanza — n. 3987/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal regarding prescription of social security contributions due to lack of intentional concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the prescription period for social security contributions had expired. The INPS argued that the applicant failed to disclose contribution obligations in her tax declaration, constituting intentional concealment under civil code provisions. The court rejected this, ruling that mere failure to fill a tax form does not equate to intentional concealment and that subjective doubt or ignorance does not suspend the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c.: The impossibility of exercising a right for prescription purposes is limited to legal impediments; mere factual obstacles or subjective ignorance do not suspend the time limit unless intentional concealment is proven.

Parole chiave

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prescription period intentional concealment social security contributions tax declaration omission civil code provisions

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995
11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 1 e 2, dl. n. 98/2011, conv. in l. n. 111 del 2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, dl.
Art. 7935 c.c.
111 del 2011, in relazione agli art. 7935 e 2941 n.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v.
art. 2935 c.c
art. 2941 c.c
art. 360 c.p
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n. 11643
)\SIDI'IRATO che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo Stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'art.
Cass., n. 6677 del 2019
24-11-2022 -2- termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando) alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n.
Cass., n. 16986 del 2019
6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile.
Cass. n. 6106/2020
a MC111-0 giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/2020; 19403/2019; n.
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. n. 7254 del 2021; Cass.
Cass. 35468/2021
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and factual issues regarding tax declaration.
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. 30/11/2021, n. 37529
5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529); iE ricorso va cluindi dichiarato inammissibile; non si deve provvedere sulle spese non avendo la parte intimate svolto al tivirà difensive.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA SUI ricorso 12981-2021 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e cluale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.(1.( elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARI:, 13ECCARI \, 29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituito, rappresentato e difeso dall'avvocato li 1,10 MARITATO, ANTONINO SGROI, GARLA D'AMS10, ANTONWTTA CORETTI, 1-)1, ROSE; -17C01~-e- Contro WIR( \ \NN \ - intimata - avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D'APP1'I.L0 di I 1 RI '\ /1'., depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIIMA CA1, \FIORI R11,1*ATO che: la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 614 del 2020, per quanto clui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti da Anna Petrova alla gestione separata presso l'1NPS per l'anno 2011, in quanto la richiesta di pagamento era stata comunicata il 4 agosto 2017 mentre il termine di pagamento, con D.P.C.M. 6 giugno 2012, n. 61171, era stato prorogato al 9.7.2012 e non rilevando la circostanza della mancata compilazione del quadro RR in occasione della presentazione della dichiarazitme dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre in via principale l'Inps sulla base di un motivo:

Anna Petrova non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. )\SIDI'IRATO che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo Stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, dl. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 7935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del Ric. 2021 n. 12981 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando) alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. C( n riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato 01-1C1-11. a MC111-0 giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/2020; 19403/2019; n. 9270/2019; 11. 27950/2018; n. 19640/2018; n. 23040/2019; 20570/2019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizi o ne, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento); ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito con rril) univo; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" Ric. 2021 n. 12981 sez.

ML ud. 24-11-2022 -3- derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accert imento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in W( )t me, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', percio, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529); iE ricorso va cluindi dichiarato inammissibile; non si deve provvedere sulle spese non avendo la parte intimate svolto al tivirà difensive. 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (:()sì deciso in Roma, nella camera di consiglio , il 24 noveMbrc. 2 La Pridnte DEPOS1TATO IN CA