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Ordinanza — n. 3986/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, overturning lower court's prescription ruling on social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3986/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision declaring social security contributions prescribed. The lower court had ruled the contributions time-barred because the demand was notified in 2015, ignoring the lack of tax declaration details. The court reversed this by establishing that the prescription period starts from the payment deadline, which was extended to July 2010 for 2009 contributions, meaning the debt was not yet prescribed when notified in 2015.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; Art. 18 d.l. n. 98/2011: The prescription period for separate management contributions begins when payment deadlines expire, not upon tax declaration submission, and includes statutory payment deferrals applicable to all economic activity holders.

Parole chiave

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social security contributions prescription period separate management payment deferral tax declaration INPS appeal cassation ruling

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111 del 2011
335/1995, ,Jell'art. 18, commi I e 2, d.l.
Art. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ.
111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 6677 del 2019
24-11-2022 -2- gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n.
Cass., n. 16986 del 2019
6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( vd.
Cass. n. 27761/2022
Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273
Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n.
Cass. 8/11/2021, n. 32467
Cass. n. 20500 del 2022
Cass. 23/1/2020, n. 1557
Cass. 19/4/2021, n. 10273
1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v.

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Testo completo

seguente ORDINANZA SUI ricorso 12703-2021 proposto da: IN PS - IS'IllUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIAI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CVSARE BVCCARIl 29, presso la sede dell' Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati ..ANTONI I ,,11\ CORI ',l'Il, LI ',LI() MARITATO, CARLA D'Al ,( )1S10, I ,1\,I.ANLIThl ROSE„ ANTONINO SGROI; -.17Corrente- contro RESTIVO FRANCESC domiciliata presso la cancelleria della CORTI •. DI CASSA/IONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI VALENTINO; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 870/2020 della CORTE D'APPELLO di PAI .1AM°, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAI TORE. R 111 \'1'( ) che: la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 870 del 2020 e per civanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avvocata Francesca Restivo (iscritta all'albo degli avvocati e non alla Cassa Lorense) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2009, in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata alla contribuente solo il 30 giugno 2015 e non rilevando la circostanza della mancata compilazione del quadro RR in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successive memoria; resiste l'avvocata Francesca Restivo con controricorso e successiva metnoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata.

CONSIDIIZATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, ,Jell'art. 18, commi I e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione agli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla Ric. 2021 n. 12703 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo del ricorso poggia su una tesi che non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( vd. ex plurimis Cass.n. 27761/2022) e pur tuttavia, in applicazione del complesso normativo che disciplina la prescrizione del contributo oggetto di ricorso, per le ragioni espresse da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 32685 del 2022 e svariate alter coeve, lo stesso motivo deve essere accolto nei termini che seguono;

Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ribadito l'orientamento consolidato di ciuesta Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v.

Cass.19/4/2021, n. -10273) inoltre, si è chiarito che "il differimento del termine di p aga mento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati 12c. 2021 n. 12703 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento) deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 30 giugno 2015; dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di Palermo) in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.:\ 1. ,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con