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Ordinanza — n. 3969/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court order for clerical error naming wrong party in costs award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3969/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous Supreme Court order regarding the allocation of litigation costs. The original order mistakenly named an unrelated individual, Casali Antonella, as the recipient of costs instead of the actual opposing parties, Bragato Moreno, Bragato Gianluca, and the insurance company. The court ruled that this was a mere clerical oversight rather than a substantive issue, necessitating a correction to reflect the true parties involved in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A material error is one not affecting the substance of the judgment but manifesting a fortuitous divergence between the decision and its literal expression due to a drafting oversight, which must be corrected 'ictu oculi' when the correct party is evident.

Parole chiave

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material error correction clerical oversight litigation costs allocation wrong party named cassazione ordinanza ripartizione delle spese accollo delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
articolo 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19601 del 2011
Cass., S.U. n. 16415 del 2018
19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass.
Cass. n. 572 del 2019
16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass.
Cass. n. 16877 del 2020
572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).
Cass. n. 12184 del 2020
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 9438 del 2002
10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 16508-2021 proposto da: SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA COLETTI; -ricorrente - contro KOCI BLERIM; -intimato- e nei confronti di BRAGATO MORENO, BRAGATO GIANLUCA Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimati - avverso l'ordinanza n. 13783/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Società Cattolica di Assicurazione spa (già Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa), controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13783 del 2021, ha chiesto la correzione della motivazione e del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, rispettivamente, a pag. 5, rigo 21, è scritto che le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “Casali Antonella” anziché in favore dei controricorrenti “Bragato Moreno e Bragato Gianluca e della Società Cattolica di Assicurazione spa, per ciascuna parte liquidate in”.

2. Koci Blerim, ricorrente nel giudizio definito con la citata ordinanza, e Bragato Moreno e Bragato Gianluca, controricorrenti, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Il ricorso merita accoglimento. Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).

6. Nel caso in esame, considerato che Casali Antonella non era parte del giudizio e che invece erano controricorrenti i signori Bragato Moreno e Bragato Gianluca, nonché la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (ora Società Cattolica Assicurazione spa), e in ragione del rigetto del ricorso e della liquidazione delle spese secondo il criterio di soccombenza, appare evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nella motivazione e nel dispositivo ha disposto la condanna al pagamento delle spese in favore di una persona estranea al giudizio anziché a favore dei controricorrenti vittoriosi.

7. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza nella parte in cui a pag. 5, rigo 21 della motivazione è scritto “della controparte costituita” anziché “delle controparti costituite” e là dove nel dispositivo, al rigo 3, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di “Casali Antonella” anziché in favore dei controricorrenti “Bragato Moreno e Bragato Gianluca e della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (ora Società Cattolica Assicurazione spa), per ciascuna parte costituita liquidate in”. Ric. 2021 n. 16508 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- 8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 13783 del 2021 sia corretta nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria di annotare la co