Cassation court dismisses jurisdiction regulation appeal due to lack of summary facts and procedural clarity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Guido Busti's jurisdiction regulation appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. The lower court suspended the inheritance dispute over Egle Rotili's donation and will, but the Cassation appeal lacked the mandatory summary of facts and party claims. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; The appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible if it fails to provide a summary of facts and claims sufficient for the Court to understand the substantive and procedural issues without consulting other documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12805/2022R.G. proposto da: GUIDO BUSTI, in proprio e quale legale rappresentante della GB Partners SA, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA CAMPO DI BATTAGLIA, 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASTELLANI(CSTSFN74R29D786U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro PENZO MARINA, IANNUZZI OSVALDO, IANNUZZI DANIELE, IANNUZZI MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI (CLCNGL60D17L049H), rappresentat i e difes i dall'avvocato IVAN BECHINI(BCHVNI65C14Z114I); -resistenti- nonchè contro SANNA DAVIDE; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA n. 360/2019depositata il 10/04/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, Guido Busti, in proprio e quale legale rappresentante della GB Partners SA, ha convenuto Marina Penzo, Osvaldo Iannuzzi, Daniele Iannuzzi e Michela Iannuzzi dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania al fine di sentire revocare un atto di donazione per causa di ingratitudine compiuto da Egle Rotili in favore dei convenuti; con ordinanza depositata in data 10/4/2022 (r.g.n. 360/2019), il Tribunale di Tempio Pausania ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rilevando la pendenza, presso il medesimo ufficio giudiziario di Tempio Pausania, di un diverso giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del testamento di Egle Rotili contenente l’istituzione, quale suo erede, di Guido Busti (oltre che di Davide Sanna, anch’esso chiamato a contraddire nel presente giudizio), con la conseguente necessità del previo accertamento della legittimazione del Busti ad agire per la revocazione dell’atto di donazione oggetto del presente giudizio; avverso l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania, Guido Busti, in proprio e quale legale rappresentante della GB Partners SA, ha proposto ricorso per regolamento di competenza;
Marina Penzo, Osvaldo Iannuzzi, Daniele Iannuzzi e Michela Iannuzzi hanno depositato memoria: Davide Sanna non ha svolto difese in questa sede; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, chiedendo che la Corte di cassazione disponga per la prosecuzione del giudizio di merito; Guido Busti, in proprio e quale legale rappresentante della GB Partners SA, da un lato, e Marina Penzo, Osvaldo Iannuzzi, Daniele Iannuzzi e Michela Iannuzzi, dall’altro, hanno depositato memoria; considerato che, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa (Sez. 3, Ordinanza n. 29567 del 18/12/2008, Rv. 605963 – 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 5092 del 06/03/2007, Rv. 599056 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7208 del 02/12/1983, Rv. 431808 - 01); in particolare, deve ritenersi inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applica bile anche a detto mezzo di impugnazione – attraverso modalità cui non corrisponda lo svolgimento di una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma, prima dell'articolazione dei motivi, né nell'ambito della loro illustrazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020, Rv. 656591 – 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 20395 del 22/09/2009, Rv. 609345 -01); più in generale, deve ritenersi applicabile, anche al regolamento di competenza, come per tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione, l’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui impone, a pena di inammissibilità, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compreso lo stesso provvedimento impugnato (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondato il provvedimento impugnato; l’assoluta incomprensibilità di detti elementi attraverso la lettura dell’odierno ricorso, ivi ricompresa l’esposizione dei motivi eventualmente idonei a darne conto (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) (motivi, nella specie, a loro volta non articolati separatamente nel corpo dell’odierno ricorso, né in alcun modo comprensibili nella loro identità) impone la dichiarazione di inammissibilità del presente regolamento di competenza; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, disattesa l’istanza (avanzata dai ricorrenti con la memoria da ultimo depositata) diretta alla riunione del presente procedimento ad altri giudizi pendenti dinanzi a questa Corte, trattandosi di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti diversi da quell’oggetto dell’odierno giudizio; dev’essere altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per