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Ordinanza — n. 3956/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as tenant's claim was not limited to statutory termination but included fault-based termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower courts correctly resolved the lease dispute by examining both statutory and fault-based termination claims, rejecting the tenant's argument that the first instance judge exceeded the scope of the original request. The Court ruled that the tenant's intent included a claim for termination due to breach, making the appeal's challenge to the interpretation of the litigation request inadmissible in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.: The Court of Cassation reviews the appellate court's interpretation of the litigation request only for logical consistency, allowing the court to examine the substantive intent of the party, which may encompass claims beyond the literal text if supported by the case facts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal litigation request scope statutory termination fault-based termination ultrapetition review interpretation of intent lease contract dispute locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli articoli 1453, 1455 e il 1456 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1455 c.c.
Art. 1456 c.c.
3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la controparte avesse originariamente proposto, accanto alla domanda di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la controparte avesse originariamente proposto, accanto alla domanda di risoluzione di diritto del contratto ex art.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
art. 112 c.p
380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli articoli 1453, 1455 e il 1456 c.c.
art. 1456 c.c
3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la controparte avesse originariamente proposto, accanto alla domanda di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
art. 1453 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022
Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014
Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006
629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006
591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017
Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015
Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5318/2022 R.G. proposto da : CARROZZERIA RALLY SAS di SORRENTI DOMENICO, domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato LINCON SALVATORE (LNCSVT68L08F158O), s.lincon@pec.giuffr.it, che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro VIMERCATI FRANCA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CELOTTI LORENA (CLTLRN76A63F704A), AMORINI VERONICA (MRNVNC76R41D612B); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1172/2021 depositata in data 8/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 6/12/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 8/10/2021 la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione intercorso tra Franca Vimercati (in qualità di locatrice) e la Carrozzeria Rally s.n.c. di Angiolini Jessica C. (di seguito divenuta CarrozzeriaRally s.a.s. di Sorrenti Domenico) (in qualità di conduttrice) per inadempimento di quest’ultima; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha disatteso il motivo di appello sollevato dalla Carrozzeria Rally s.n.c. in relazione alla pretesa violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 112 c.p.c., rilevando come il tribunale non fosse in alcun modo incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato dalla società conduttrice rispetto all’originaria domanda risolutoria proposta dalla Vimercati, dovendo ritenersi che quest’ultima non si fosse limitata alla proposizione della sola domanda di risoluzione di diritto nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 1456 c.c. (fattispecie che lo stesso giudice di primo grado aveva concretamente escluso), avendo altresì rivendicato, “in ogni caso”, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice ai sensi dell’art. 1453 c.c.: domanda che, pertanto, del tutto correttamente il primo giudice aveva esaminato ed accolto sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio; avverso la sentenza d’appello, Carrozzeria Rally s.a.s. di Sorrenti Domenico propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

Franca Vimercati resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli articoli 1453, 1455 e il 1456 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la controparte avesse originariamente proposto, accanto alla domanda di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (pacificamente disattesa dal giudice di primo grado), anche una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, omettendo erroneamente di rilevare come tutti gli elementi su cui era fondata la domanda della locatrice convergessero nel senso di escludere l’avvenuta proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento, atteso che ciascun riferimento agli inadempimenti contestati a carico della società conduttrice erano stati richiamati dalla controparte a fondamento dell’unica domanda di risoluzione di diritto del contratto dalla stessa proposta ai sensi dell’art. 1456 c.c., con la conseguente violazione, da parte del giudice d’appello, dell’art. 112 c.p.c., per essere la corte territoriale incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione già rilevato nella decisione del giudice di primo grado; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, nel considerare l’estensione dei contenuti delle domande originariamente proposte dalla Vimercati alla rivendicazione di una pronuncia di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., oltre alla principale domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del medesimo contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., la corte territoriale risulti essersi attenuta a canoni interpretativi della domanda non palesemente illogici o incongrui; al riguardo, varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'interpretazione operata dal giudice d’appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01;

Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 -01); peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 -01); nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita da entrambi i giudici del merito, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev’essere conclusivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della societàricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, d